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| 05-02-2007 | Codice della Strada - R. C. Auto - Sistema del risarcimento diretto
E’ entrato in vigore, ai sensi del DPR n. 254/2006, un nuovo sistema per il risarcimento diretto dei danni derivanti da incidenti stradali tra due soli veicoli e in cui i danneggiamenti siano limitati ai veicoli e a lesioni lievi ai conducenti.
Il nuovo sistema rappresenta il perfezionamento della procedura di Convenzione Indennizzo Diretto (CID) con la quale il risarcimento dei danni già avveniva da parte della compagnia assicurativa del danneggiato, ma a condizione che i due conducenti coinvolti nel sinistro fossero pervenuti alla constatazione amichevole dell’incidente.
In base al sistema del risarcimento diretto, il danneggiato che ritenga di non essere responsabile del sinistro deve presentare richiesta di risarcimento alla propria compagnia di assicurazione specificando le informazioni indicate dalla legge (articolo 6 del citato DPR n. 254/2006).
La compagnia assicurativa sulla base di specifici criteri normativi attribuirà le responsabilità del sinistro, valuterà il danno e comunicherà l’offerta di risarcimento. Se il danneggiato accetterà l’offerta, la pratica verrà chiusa e non saranno dovuti compensi alla compagnia per l’assistenza fornita (ad eccezione del compenso per il medico legale nel caso il sinistro abbia comportato lesioni alle persone). Se il danneggiato non accetterà l’offerta dovrà invece iniziare un’azione legale per il risarcimento.
La disciplina del risarcimento diretto non è applicabile quando nel sinistro siano coinvolti veicoli stranieri e quando ci siano terzi trasportati che abbiano subito lesioni, anche lievi.
In tutti i casi in cui è escluso il risarcimento diretto, la richiesta dei danni deve essere rivolta alla compagnia di assicurazione del veicolo che abbia causato il sinistro.
DPR 18/7/06 n. 254
Fonte: ASSOLOGISTICA
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