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14 Set 2018

Distacco dei lavoratori: nuova sentenza in merito alla validità del certificato A1 e all’ipotesi di sostituzione

DISTACCO_LAVORATORI

 

La Corte di Giustizia Europea, nella sentenza c527/16, diffusa lo scorso settembre, ha stabilito due precetti di notevole interesse

 

Due importanti novità riguardano la disciplina del distacco dei lavoratori. In particolare, la Corte di Giustizia Europea, nella sentenza c527/16, diffusa lo scorso settembre, ha stabilito due precetti di notevole interesse riguardanti:

 

1. La validità del certificato A1 (modello che attesta l’affiliazione di un lavoratore alla sicurezza sociale dello Stato membro di origine);

2. La legislazione da applicare nel caso di sostituzione di lavoratore distaccato con un altro lavoratore distaccato da parte di un altro datore di lavoro.

 

Per capire meglio il primo aspetto, è interessante riprendere la situazione presentatasi dinanzi alla Corte Europea, ovvero una società austriaca che gestiva un impianto di macellazione a Salisburgo e che aveva fatto sezionare e confezionare carni ai lavoratori distaccati da parte di una società ungherese, a loro volta, sostituiti con una seconda società magiara.

 

La Corte di Giustizia Europea, in tema di efficacia del certificato A1, con la sentenza c527/16, ha stabilito che tale certificato, emesso dall’ente competente di uno Stato membro (nel caso in questione l’Ungheria), vincola sia le istituzioni di sicurezza sociale, sia i giudici dello Stato membro in cui è svolta l’attività (l’Austria, nella fattispecie) fin quando lo stesso certificato A1 non sia ritirato o dichiarato non valido dallo Stato membro in cui è stato rilasciato (l’Ungheria).

 

Inoltre, sempre con la medesima sentenza, la Corte ha anche stabilito che il certificato A1 può applicarsi retroattivamente nonostante, alla data del suo rilascio, l’istituto sociale competente dello Stato in cui si è svolta la prestazione lavorativa avesse già deciso che il lavoratore distaccato dovesse essere soggetto all’assicurazione obbligatoria dello stato medesimo.

 

La seconda novità, come dicevamo, riguarda la legislazione da applicare nel caso di sostituzione di lavoratore distaccato da parte di un altro lavoratore distaccato dipendente di un altro datore di lavoro.

 

La Corte di Giustizia Europea ha stabilito che al lavoratore distaccato che sostituisce un altro lavoratore distaccato, e che si trovi alle dipendenze di un altro datore di lavoro, non si possa applicare la legislazione dello Stato membro in cui il suo datore di lavoro esercita abitualmente la sua attività.

 

Tutto ciò in deroga a quanto previsto dalla normativa sul distacco dal momento che al lavoratore distaccato che sostituisce l’altro lavoratore distaccato è applicata la normativa sociale dello Stato membro in cui lavora.

 

La Corte ha spiegato che “è solo a determinate condizioni che il legislatore dell’Unione ha previsto la possibilità che un lavoratore distaccato continui ad essere soggetto al regime della sicurezza sociale dello Stato membro in cui il suo datore di lavoro svolge abitualmente le sue attività. Pertanto, il legislatore ha escluso tale possibilità qualora il lavoratore distaccato sostituisca un’altra persona. Secondo la Corte, si configura una sostituzione del genere nel caso in cui un lavoratore distaccato dal suo datore di lavoro per svolgere un lavoro in un altro Stato membro sia sostituito da un altro lavoratore distaccato da un altro datore di lavoro.

 

Il fatto che i datori di lavoro dei due lavoratori interessati abbiano la loro sede nello stesso Stato membro o il fatto che essi intrattengano eventuali legami sotto il profilo personale od organizzativo sono irrilevanti al riguardo”. 

 

 

Fonte: ASSOTIR

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