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05 Dic 2018

Sicurezza: conversione in Legge del Decreto contenente norme sulla circolazione stradale

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Novità in merito alla circolazione stradale.

 

Dal 4 dicembre è in vigore la legge 1.12.2018 n. 132 (GU 3.12.2018) di conversione del "decreto Sicurezza" (DL 113/2018) contenente numerose norme, tra cui le seguenti relative alla circolazione stradale. 


1 - Art. 7 CDS - L’attività di parcheggiatore non autorizzato, diventa un illecito penale se vengono impiegati dei minori e dopo la seconda violazione sanzionata

 

2 - Art. 93 CDS – Viene vietato a chi ha la residenza in Italia da più di 60 giorni di circolare con veicoli immatricolati all’estero, salvo la disponibilità dei veicoli in leasing, comodato o noleggio s.c.

 

3 - Art. 132 CDS - ll veicolo immatricolato all'estero può circolare in Italia al massimo per un anno, scaduto questo termine, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l’intestatario può chiedere all’UMC competente un foglio di via per lasciare il territorio nazionale. Circolando oltre l’anno la sanzione pecuniaria è aumentata, il veicolo viene sequestrato e, se non si provvede all’immatricolazione, entro 180 giorni viene confiscato.

 

4 - Art. 196 CDS - L'articolo ha introdotto delle precisazioni sulla figura di obbligato in solido. Tale soggetto non è più il proprietario del veicolo ma l’intestatario temporaneo; nel caso di veicoli immatricolati all’estero e circolanti in Italia è la persona residente in Italia che ha, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo.

 

5 - Art. 213 e 214-bis CDS - Il nuovo testo introduce sostanziali modificazioni nella normativa del sequestro. Tutti i veicoli sequestrati, compresi ciclomotori e motocicli, devono essere affidati in custodia agli interessati (proprietario, conducente, genitore in caso di minorenne, ecc.); in caso di impossibilità o rifiuto, il veicolo è depositato in depositeria con obbligo di tempestivo ritiro, dopo la comunicazione della prefettura-UTG competente, pena il trasferimento immediato di proprietà. La circolazione con veicolo sequestrato comporta il trasferimento del veicolo in proprietà al soggetto vincitore della apposita gara pubblica e la revoca della patente. E’ sempre disposta la confisca dei veicoli utilizzati per commettere reati.

 

6 - Art. 214 CDS - Disposizioni analoghe a quelle del sequestro/confisca sono previste per il fermo amministrativo dei veicoli.

 

7 - Art. 215-bis CDS – Sono introdotte nuove norme per il censimento dei veicoli sequestrati, fermati, rimossi, dissequestrati e confiscati.

 

8 - DLG 66/1948 – Di particolare interesse sindacale sono le nuove norme sul blocco stradale, ostacolare la libera circolazione con ingombri e ostruzioni diventa illecito penale non solo per le strade ferrate ma anche per le strade ordinarie. È illecito amministrativo l’ostruzione di strada ordinaria col proprio corpo.

 

 

Fonte: CONFARTIGIANATO TRASPORTI

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