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D.Lgs. 21 novembre 2005, N. 286

Il settore dell’autotrasporto di merci per conto di terzi, è stato profondamente riformato dal D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, di cui si segnalano di seguito le disposizioni di maggior rilievo.

Il D.Lgs. n. 286/2005 introduce un regime normativo differenziato a seconda che il contratto di trasporto merci sia stipulato in forma scritta o in forma verbale.

A tal riguardo, occorre precisare che, ai fini della integrazione della forma scritta, non è sufficiente la semplice redazione del contratto di trasporto su supporto cartaceo. In particolare, l’art. 6 del D.Lgs. n. 286/2005 prevede che “il contratto di trasporto di merci su strada è stipulato, di regola, in forma scritta e, comunque, con data certa per favorire la correttezza e la trasparenza dei rapporti fra i contraenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. (…) Elementi essenziali dei contratti stipulati in forma scritta sono: a) nome e sede del vettore e del committente e, se diverso, del caricatore; b) numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; c) tipologia e quantità della merce oggetto del trasporto, nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto stesso; d) corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento; e) luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e di riconsegna della stessa al destinatario; e-bis) i tempi massimi per il carico e lo scarico della merce trasportata