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Codice Civile - Distinzione tra le figure del vettore e dello spedizioniere

 

Posto il sopra descritto regime di responsabilità vettoriale, nell’ambito del contenzioso in materia di risarcimento danni derivanti dall’attività di autotrasporto, assume particolare rilievo la corretta individuazione del ruolo concretamente assunto dai vari soggetti facenti parte della filiera del trasporto, con particolare riferimento alla distinzione tra le fattispecie del contratto di trasporto e del contratto di spedizione.

A tale riguardo, si evidenzia che ai sensi dell’art.. 1737 c.c. “Il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie.”.

Occorre, pertanto, di volta in volta stabilire se l’operatore abbia assunto unicamente obbligazioni riconducibili al contratto di spedizione, ovvero se abbia (anche) assunto l’obbligazione tipica del contratto di trasporto, avente ad oggetto il trasferimento di cose da un luogo ad un altro, per poi, a propria volta, affidare tale incarico ad un sub-vettore.

Solo in tale seconda ipotesi, infatti, potrà trovare applicazione, nei confronti dell’operatore in questione, la sopra descritta disciplina in materia di responsabilità vettoriale. 

 

 

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