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19 Lug 2012
Sulla Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2012, n. 152, è stato pubblicato il decreto del ministro delle Infrastrutture e Trasporti 3 maggio 2012, che fissa le condizioni e le modalità per l'erogazione dei contributi per la formazione professionale 2012/2013, alle imprese di autotrasporto merci che ne facciano espressa domanda entro il 31 agosto 2012.
Questo decreto è dotato di uno stanziamento di 23 milioni di euro, precisamente 23.052.697, derivanti sia dalle somme residue stanziate dalla finanziaria 2011, sia dalla specifica ripartizione delle risorse destinate all'autotrasporto per il 2012 e devolute per i benefici alla formazione in misura pari a 15 milioni di euro.
Una dote superiore al doppio di quella prevista per lo scorso anno e addirittura al triplo dei 7 milioni erogati per la formazione del 2010, dal DPR 83/2009 e dal successivo decreto ministeriale 6 novembre 2009. Relativamente al nuovo decreto si precisa quanto segue.
Destinatari – Possono usufruire dei contributi alla formazione le imprese di autotrasporto merci conto terzi che hanno sede in Italia e sono iscritte all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori, i cui dipendenti o addetti (tra cui i titolari, i soci o gli amministratori) frequentino piani formativi o di aggiornamento professionale, finalizzati all'ottenimento di competenze adeguate alla gestione dell'impresa ed all'uso di tecnologie innovative, allo scopo di promuovere lo sviluppo della competitività, della professionalità, e l'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro.
Destinatari dei contributi sono anche i raggruppamenti delle imprese di autotrasporto, quali le cooperative a proprietà divisa, i consorzi e le società consortili di aziende di autotrasporto, purché iscritti, ai sensi del DPR 155/90, nella sezione speciale dell'Albo degli Autotrasportatori.
Beneficio – Il contributo si sostanzia in un rimborso diretto all'impresa beneficiaria o al raggruppamento, che verrà accreditato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti solo al termine del piano formativo e dopo la sua rendicontazione finale da parte dell'impresa.
Ciascun piano formativo ammesso a beneficio potrà ottenere un contributo pari al 25% dei costi ammissibili per la formazione specifica e al 60% per la formazione generale. Queste percentuali possono essere aumentate del 10% in più, se la formazione è destinata a lavoratori svantaggiati o disabili; 10% in più, se i contributi riguardano le imprese medie; 20% in più se i contributi riguardano le imprese piccole (per imprese medie si intendo quelle con meno di 250 dipendenti; per imprese piccole quelle con meno di 50 dipendenti, che rientrino con i bilanci nei parametri previsti dalla normativa comunitaria).
Tra i costi ammissibili che le imprese possono esporre nei loro preventivi spese sono inclusi: a) i costi del personale docente; b) le spese di trasferta e di alloggio del personale docente e (eventualmente) dei destinatari della formazione; c) altre voci di spesa correnti, quali materiali e forniture, con attinenza diretta al progetto di formazione; d) l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione; e) i costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa formativa programmata ed f) i costi del personale dei partecipanti al progetto di formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali), a concorrenza del totale degli altri costi ammissibili di cui alle lettere da a) ad e). Leggi tutta la notizia
Fonte: ALBO AUTOTRASPORTO.IT