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29 Gen 2013

Trasporto: responsabilità solidale del committente

 

 

In materia di trasporto, il committente è responsabile in solido con il vettore per i trattamenti contributivi e retributivi dovuti ai lavoratori solo se il trasporto è riconducibile ad un appalto.
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Il contratto di appalto prevede che il committente (nell'ambito di un contratto di appalto) è responsabile in solido con l'appaltatore per i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti ai lavoratori, nel limite di un anno dalla cessazione dell'appalto (articolo 29, comma 2: "Salvo diverse previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti").

Responsabilità solidale nei trasporti.
Ci si chiede se tale responsabilità solidale si applichi anche in materia di trasporti (ovvero se il committente sia responsabile in solido con il vettore per i trattamenti contributivi e retributivi dovuti dal vettore ai propri dipendenti). Si evidenzia che l'articolo 83 bis, comma, 4 quinques, del Decreto Legge 112/2008, prevede che il vettore debba fornire al committente, all'atto della conclusione del contratto, un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l'azienda è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali. Per verificare l'applicabilità della responsabilità solidale ai trasporti, è necessario individuare esattamente quale fattispecie contrattuale ricorra nel caso di interesse.
La materia dei trasporti, infatti, è caratterizzata da diverse fattispecie contrattuali (contratto di trasporto merci, appalto di servizi di trasporto, subvenzione, spedizione, appalto di servizi, logistica), per cui il regime della responsabilità solidale si applica soltanto ad alcune di esse. Al riguardo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito importanti chiarimenti con la circolare n. 17/2012, distinguendo tra le varie tipologie di trasporto in essere tra le parti.

Contratto di trasporto merci.
Il contratto di "trasporto merci", disciplinato dall'articolo 1678 e seguenti del Codice civile, è una prestazione di servizi, il cui oggetto è rappresentato dal trasferimento, verso corrispettivo, di persone o cose da un luogo ad un altro da parte del vettore. In particolare si tratta di una locatio operis con obbligo di risultato e per orientamento giurisprudenziale prevalente al contratto di trasporto non trova applicazione la disciplina dell'appalto. Con il contratto in questione, infatti, il vettore compie esclusivamente le operazioni tipiche del trasporto ed eventualmente quelle meramente strumentali alla sua esecuzione, quali la custodia, deposito, carico e scarico delle merci. Non sarà applicabile, pertanto, il regime di responsabilità solidale.

Contratto di appalto di servizi di trasporto.
Tale fattispecie ricorre nel caso in cui la prestazione dedotta nel contratto di trasporto consista in una serie di trasporti collegati al raggiungimento di un risultato complessivo, al quale le parti si sono reciprocamente obbligate, anche oltre il tempo strettamente necessario per il trasporto, al fine di rispondere ad una serie di necessità del committente, eventualmente attraverso la predisposizione preventiva - da parte del trasportatore - di una organizzazione idonea. Per il Ministero del Lavoro ci si trova dinanzi ad un "appalto di servizi di trasporto" e di conseguenza sarà applicabile la disciplina del contratto di appalto e della responsabilità solidale. Leggi tutta la notizia

Fonte: UNIONE CONSULENTI

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