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10 Ott 2013

La triangolazione prolunga il 21 per cento

 

Nelle "triangolari interne" effettuate prima del 1° ottobre 2013 la fatturazione Iva al 21% può avvenire fino a fine ottobre 2013

 

In questa tipologia di compravendite, ferma restando l'effettuazione dell'operazione conseguente agli ordinari canoni della consegna o spedizione della merce, l'Iva diventa esigibile nel mese successivo all'effettuazione, e si può fruire dello stesso termine per procedere alla fatturazione.

Lo schema commerciale, spesso utilizzato nell'ambito della grande distribuzione, vede coinvolti tre operatori: il primo cedente, il promotore (che è allo stesso tempo acquirente e cedente) e il cessionario finale. L'articolo 21, comma 4, del Dpr 633/1972, ammette che in questo tipo di triangolari il promotore possa avvalersi della fatturazione differita al mese successivo a quello di consegna o spedizione della merce all'acquirente finale. In coerenza con tale disposizione, l'articolo 6, comma 5 del decreto Iva rinvia l'esigibilità dell'imposta allo stesso momento.

L'eccezione, dunque, riguarda esclusivamente la cessione fra promotore e acquirente, mentre il rapporto fra il promotore e il primo cedente rimane disciplinato dalle regole ordinarie. La deroga è utilizzabile solo al ricorrere di specifiche condizioni: la cessione della merce senza il passaggio dal promotore deve risultare da atto scritto che può assumere anche la forma dell'ordine commerciale; dal documento di trasporto, di consegna o similare, deve risultare che la consegna al cessionario finale è fatta dal primo cedente su disposizione del promotore (circolare 288/E/1998). In presenza di questi requisiti, il momento di effettuazione dell'operazione coincide con la consegna o spedizione dei beni, mentre quello in cui l'Iva diviene esigibile è differito al mese successivo rispetto ai citati eventi.

Poiché è l'effettuazione, nei termini di cui all'articolo 6 del Dpr 633/72, il momento che funge da spartiacque fra la nuova e la vecchia aliquota, tutte le operazioni effettuate prima del 1° ottobre permangono nella tassazione al 21%, indipendentemente dal momento di fatturazione. Di qui la conseguenza che, in relazione alle triangolari interne, possano essere legittimamente emesse fatture con aliquota 21% a tutto ottobre 2013. Le fatture del promotore devono essere annotate entro il termine di emissione (articolo 23 del Dpr 633/1972) e i relativi importi vanno computati, ai fini della liquidazione dell'imposta, nel periodo in cui si verifica l'esigibilità del tributo, cioè nel mese successivo a quello della consegna o spedizione delle merci (a meno che non sia emessa fattura nel mese di consegna). Leggi tutta la notizia

 

Fonte: IL SOLE 24 ORE

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