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18 Giu 2014
Anche l’Italia, seguendo la scia di altri paesi europei, ha deciso che è giunto il tempo di incrementare le sanzioni per le violazioni sul cabotaggio. A testimoniarlo è l’inserimento nel disegno di legge di riforma della Pubblica Amministrazione – di cui dà notizia nel sito di Confartigianto Trasporti – di una norma in cui si prevede che le attuali sanzioni previste per la violazione delle normative comunitarie si applichiano, contrariamente a quanto accadeva prima, anche ai casi di circolazione in territorio nazionale di veicoli immatricolati all’estero che non portano a bordo le prove documentali previste dalla normative comunitaria (vale a dire i dati relativi a nome, indirizzo e firma sia del mittente che del trasportatore; nome e indirizzo del destinatario, nonché la sua firma e la data di consegna una volta che le merci sono state consegnate; luogo e data del passaggio di consegna delle merci e luogo di consegna previsto; denominazione della natura delle merci e della modalità d’imballaggio e, per le merci pericolose, la denominazione generalmente riconosciuta e il numero di colli; massa lorda o quantità delle merci; numero di targa del veicolo e del rimorchio).
Tutto ciò significa che anche la mancanza di questa documentazione espone ora a una sanzione tra i 5.000 e i 15.000 euro e alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi.
La legge, infatti, specificava che non rientravano nell'ambito di applicazione di tali sanzioni la mancanza della documentazione da cui risulta la regolarità del trasporto di cabotaggio e, cioè, la sola prova documentale (documento equipollente) finalizzata ad attestare la legittimità di tale trasporto effettuato in ambito nazionale a seguito di un trasporto internazionale in ingresso. Leggi tutta la notizia
Fonte: UOMINI E TRASPORTI