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22 Lug 2014
Il documento di trasporto identifica la tracciabilità della merce in relazione a vettore, committente, caricatore, proprietario della merce e identità della stessa compreso luogo di carico e scarico. Ma per la sua regolarità formale non è necessario copiare il modello ministeriale nei dettagli. Lo hanno chiarito il Ministero dei Trasporti e dell'Interno in una circolare.
L’importante è il contenuto e non la grafica insomma anche perché la scheda può essere sostituita da un contratto di trasporto munito di data certa o documenti equipollenti. Lo hanno chiarito il ministero dei trasporti e dell’interno con la circolare congiunta del 17 luglio 2014. La scheda di trasporto, disciplinata dall’art. 7-bis del dlgs 286/2005, nasce per rendere maggiormente trasparente la filiera del movimento delle merci su strada. Con il decreto del ministero dei trasporti n. 554/2009 è stato fissato il contenuto di questo importante documento ed ora l’organo di coordinamento dei servizi di polizia stradale assieme al ministero dei trasporti forniscono istruzioni più dettagliate sulla sua compilazione. Leggi tutta la notizia
Fonte: CNA FITA