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09 Mar 2015
Dopo il pronunciamento della Corte di giustizia europea che si è espressa sulla compatibilità delle norme introdotte dal Parlamento italiano sui costi della sicurezza per il trasporto merci, i giudici del Tar del Lazio hanno ribadito il principio, peraltro già riconosciuto più volte da sentenze della giustizia europea, “che solo i pubblici organismi possono essere titolati a introdurre limitazioni in nome del bene collettivo”. E proprio a questo principio sembra essersi attenuto il Tar del Lazio che, respingendo la richiesta di annullare i costi della sicurezza definiti dal ministero, ha ritenuto “di escludere l’effetto caducante (ovvero privato di efficacia giuridica) sui provvedimenti adottati dal ministero dopo l’attribuzione a quest’ultimo delle competenze precedentemente spettanti all’Osservatorio”.Questo significa che fino al 1 gennaio 2015, data di entrata in vigore della legge di Stabilità con la quale il Governo ha modificato le norme preesistenti, i costi della sicurezza hanno conservato la loro validità. Ora non resta che attendere il pronunciamento della Corte Costituzionale che peraltro, affrontando in passato la compatibilità con i principi costituzionali delle tariffe obbligatorie, normativa più cogente rispetto a quella dei costi della sicurezza, ne aveva già riconosciuto la legittimità. Leggi tutta la notizia
Fonte: STRADA FACENDO