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16 Lug 2015
La commissione tributaria di Sondrio non infierirà sugli autotrasportatori. Almeno non ancora. Anche il presidente della sezione II, Pasquale Nobile De Sanctis, ha infatti deciso (come già deciso dalla terza sezione alcune settimane fa) di sospendere il processo in attesa che diventi definitiva la sentenza relativa al pagamento dei presunti tributi evasi. Solo allora riprenderanno queste cause che rientrano nel nutrito filone temuto da decine e decine di trasportatori a cui viene chiesto il pagamento di Iva, accise, sanzioni e tributi.
Parliamo del gasolio acquistato a Livigno con mezzi i cui serbatoi sono risultati diversi (sia chiaro, non taroccati) da quelli dichiarati sulla carta di circolazione. Una vicenda annosa che da tre anni è come un cappio al collo del settore logistico valtellinese che avrebbe dovuto pagare - oltre ai dazi regolarmente versati al comune di Livigno - pure le accise sui litri di gasolio eccedenti la capienza di quello che per l’Agenzia delle dogane dovrebbe essere il serbatoio “normale”. Una definizione spiccia, ora oggetto di una battaglia legale. Per gli avvocati degli autotrasportatori “normale” sono tutti i serbatoi omologati e montati dalla casa madre, mentre per i funzionari doganali la capienza massima è quella dichiarata sulla scheda tecnica del mezzo.
Un passaggio che il presidente della sezione della Federazione italiana autotrasportatoriMatteo Lorenzo De Campo ieri ha voluto puntualizzare in una nota stampa, spiegandone genesi e contraddizioni: «Dalla nascita della zona franca di Livigno la Guardia di Finanza al passo del Foscagno ha basato ogni controllo sulla franchigia del gasolio professionale sul libretto di circolazione del camion che annota come originali tutti i componenti che il veicolo monta in fabbrica, dall’allestitore e dal concessionario, mentre è riportato come ‘modifica’ tutto ciò che viene effettuato a norma di legge dopo l’immatricolazione. Per deduzione, fino al 2012, la Guardia di Finanza riteneva “normali” tutti i serbatoi installati prima dell’immatricolazione e, qualora un libretto riportasse una sostituzione del serbatoio (quindi successiva all’immatricolazione stessa), essa veniva contestata e il carburante in eccesso sdoganato sul posto, senza ovviamente alcuna sanzione. Nel 2012 accade un repentino cambio di direzione: la Guardia di Finanza e la Dogana di Tirano evidenziano come secondo l’interpretazione della norma sia la scheda tecnica a stabilire il serbatoio normale dei veicoli pesanti e, quindi, le franchigie applicabili. La scheda tecnica è il documento che attesta lo stato del veicolo nel momento della sua produzione industriale, nel sito di produzione dei veicoli pesanti, non è un documento necessario per la circolazione né obbligatorio da tenere nella sede aziendale e non viene, solitamente, consegnato alla vendita del mezzo, se non su richiesta specifica dell’acquirente, con il pagamento di una spesa accessoria». Leggi tutta la notizia
Fonte: LA PROVINCIA DI SONDRIO