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02 Ott 2015
Uno dei decreti attuativi del Job Act, che riscrive le norme sui contratti e sulle mansioni, contiene l'abrogazione dell'articolo 3, comma 5, del Testo Unico sulla Sicurezza in materia di somministrazione del lavoro.
L'articolo 3 comma 5 del D.lgs. 81/2008 prevedeva che nell'ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro (artt. 20 e sgg, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276), tutti gli obblighi di prevenzione e protezione erano a carico dell'utilizzatore.
Il decreto 81/2015, art. 35, comma 4 abroga l'articolo del D.Lgs. 81/2008 prevedendo che sia il somministratore a informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive. Egli deve formarli e addestrarli all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità con le disposizioni dello stesso TUS. E aggiunge anche che il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore. L'utilizzatore dovrà osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.
Ecco nel dettaglio i due articoli:
"Articolo 3 - Campo di applicazione
Articolo 35 comma 4 del D.Lgs. 81/2015
Articolo 35 - Tutela del lavoratore, esercizio del potere disciplinare e regime della solidarietà
Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.
Fonte: SDWWG