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19 Apr 2017

Agenzia delle Entrate- MISE: chiarimenti su super-ammortamento e iper-ammortamento

super-ammortamento

 

La circolare fornisce indicazioni sui beni che in concreto possono essere fatti rientrare nelle diverse tipologie.agevolative.

 

L’Agenzia delle Entrate, in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico, ha redatto una lunga ed articolata Circolare esplicativa delle principali misure contenute nel Piano “Industria 4.0” e garantisce la piena fruibilità degli strumenti messi a disposizione delle imprese.

 

La Circolare n. 4/E del 30/03/17, che alleghaiamo in formato .pdf - per quanto interessa le nostre imprese, contiene importanti chiarimenti in merito a “super-ammortamento” e “iper-ammortamento”.

 

Mentre infatti il super-ammortamento al 140% per i beni strumentali nuovi, già in vigore lo scorso anno è stato prorogato con la Legge di bilancio per il 2017 (L. n. 232/2016, art. 1, commi da 8 a 13), la stessa Legge ha introdotto un nuovo “iper-ammortamento” al 250%  applicabile a   determinati  beni  strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave “Industria 4.0”.

 

Va detto subito che in grande misura le possibilità di fruire dell’iper ammortamento riguardano quelle imprese di autotrasporto che hanno saputo arricchire la propria produzione di servizi puntando alla gestione di tutte le fasi del servizio logistico, tanto quelle rivolte alla merce che quelle mirate al cliente e si sono quindi dovute attrezzare con apparati e servizi di gestione che vanno ben al di là della semplice acquisizione di mezzi di trasporto e/o di unità di carico

 

LA CIRCOLARE

 

La prima parte della circolare in commento, redatta a cura del MISE, contiene una panoramica sulle novità normative legate al Piano nazionale Industria 4.0, mentre la seconda e la terza parte riguardano chiarimenti fiscali e linee guida tecniche per l’applicazione delle due percentuali straordinarie di ammortamento degli investimenti coerenti con il piano “Industria 4.0”.

  • Particolarmente importante è la precisazione relativa alla cumulabilità del super e dell’iper-ammortamento con altre misure di favore: l’Agenzia precisa che, trattandosi di una misura generale, deve ritenersi fruibile anche in presenza di altre agevolazioni, salvo che le norme disciplinanti queste ultime non prevedano un espresso divieto di cumulo con misure generali.

 

SUPER AMMORTAMENTO

 

  • In merito agli investimenti effettuati con contratto di leasing, la maggiorazione del 40% rispetto al normale ammortamento spetta solo all’utilizzatore e non anche al concedente.
  • Per i beni utilizzati in base ad un contratto di locazione operativa o di noleggio, saranno invece il locatore o il noleggiante a fruire del super ammortamento e non l’utilizzatore, in quanto non è quest’ultimo ad aver effettuato l’investimento per il macchinario che pure sta, pro-tempore, utilizzando.
  • Per quanto riguarda la determinazione del costo del bene agevolabile, la circolare precisa che esso è assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione degli stessi.
  • L’applicazione della disciplina sul super-ammortamento riguarda soltanto le imposte sui redditi e non produce effetti a fini Irap.
  • Il super-ammortamento riguarda solo i beni materiali: ai beni immateriali, invece, può essere applicabile, ove previsto, l’iper ammortamento.

 

IPER AMMORTAMENTO

 

  • Per quanto concerne l’iper-ammortamento, la circolare stabilisce i contenuti tecnici della perizia/attestazione di conformità attestante che il bene possiede le caratteristiche richieste ed è interconnesso. Tale perizia è necessaria per i beni “iper-ammortizzabili” aventi un costo di acquisizione superiore a 500.000 €.
  • Per quanto riguarda in particolare il requisito dell’interconnessione, la circolare specifica che il bene potrà essere “iper-ammortizzato” solo se, oltre ad essere entrato in funzione, sarà interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

 

Fino ad allora, potrà temporaneamente godere del beneficio del super-ammortamento, se ricorrono i requisiti.

 

In ogni caso, le quote di iper- ammortamento del 150% di cui l’impresa non ha fruito inizialmente a causa del ritardo nell’interconnessione saranno comunque recuperabili nei periodi di imposta successivi.

 

COSA SI PUO’ IPER AMMORTIZZARE

 

Le linee guida tecniche, contenute nella terza parte della circolare, riguardano in particolare i beni che possono beneficiare dell’iper-ammortamento, contenuti nell’allegato A della Legge di bilancio 2017. Tali linee guida, elaborate dal MISE, devono essere integralmente rispettate affinché il bene possa fruire dell’agevolazione.

 

La circolare fornisce indicazioni esemplificative sui beni che in concreto possono essere fatti rientrare nelle diverse tipologie agevolative.

 

Per quanto riguarda il nostro settore – quello, per intenderci, del trasporto e della movimentazione delle merci – potranno fruire dell’iper ammortamento essenzialmente attrezzature per la gestione logistica delle merci e dei magazzini: “macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio, RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici)”,

 

La circolare elenca a titolo esemplificativo alcuni beni che rientrano in tale categoria: carrelli elevatori, sollevatori, carriponte, gru mobili, gru a portale, manipolatori industriali, sistemi di pallettizzazione e dispositivi pick and place.

 

 

Fonte: ASSOTIR

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