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06 Mar 2018

Dogane, la semplificazione procede

documento_di_trasporto_elettronico_ETD

 

Pubblicata la versione finale del Manuale Transito con particolare riferimento alla facilitazione del documento di trasporto elettronico.

 

L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato ieri sul proprio sito internet istituzionale la versione finale, tradotta in italiano, dell’emendamento alla Parte VI^ “Semplificazioni” del Manuale Transito con particolare riferimento alla facilitazione del documento di trasporto elettronico (ETD) utilizzato in luogo della dichiarazione in dogana per vincolare le merci al regime di transito unionale (art. 233, par. 4, lett. e) del Codice doganale dell’Unione). Il documento è stato diramato unitamente alla Nota n. 25515/RU del 5 marzo 2018 che ne riassume i contenuti.

 

Le nuove semplificazioni riguardano, in particolare, le formalità che attengono al trasporto di merci per via aerea e per via marittima. Le indicazioni fornite dalle Dogane, che prescindono dalla modalità di trasporto utilizzata (aerea o marittima), evidenziano che:

 

- per le merci trasportate tra porti o aeroporti dell'Unione e vincolate al regime di transito unionale, qualora ci si avvalga della semplificazione dell’ETD, non è richiesta una garanzia;

 

- il titolare del regime è la compagnia aerea/marittima;

 

- l’utilizzo dell’ETD è soggetto ad autorizzazione e, pertanto, la relativa domanda deve essere presentata attraverso il nuovo sistema informatico unionale delle decisioni doganali (Customs Decisions System - CDS) all’Ufficio regimi doganali e traffici di confine (IT922106) della Direzione Centrale, preposto all’accettazione della richiesta e al rilascio della relativa decisione;

 

- nella domanda, il richiedente (compagnia aerea o marittima) deve fornire tutte le informazioni prescritte che saranno verificate dal predetto Ufficio il quale, successivamente, provvederà ad avviare la consultazione preliminare presso le Strutture territoriali;

 

- le compagnie aeree e marittime nazionali che già applicano le procedure semplificate, potranno usufruire di tali agevolazioni solo fino al 30 aprile 2018 e, qualora intendano beneficiare delle nuove semplificazioni in commento, dovranno ricorrere dal 1° maggio 2018 alla nuova procedura semplificata dell’ETD, presentando l’apposita richiesta di autorizzazione tramite il CDS secondo le citate modalità e con congruo anticipo rispetto a tale data.

 

 

Fonte: FISCOPIU'

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