Cerca Aziende di:
28 Mar 2018
La Direzione Centrale per la Polizia Stradale del Dipartimento Pubblica Sicurezza del Ministero dell’interno, ha, lo scorso 26 marzo, diramato alle Prefetture ed agli organi di controllo la circolare Prot. n. 300/A/2536/18/108/5/1, con la quale ha specificato, al fine di assicurare uniformità nell’applicazione delle disposizioni in materia, i limiti di massa complessiva a pieno carico che devono rispettare i veicoli impegnati in operazioni di trasporto combinato.
Mentre da sempre in Italia la massa complessiva ammissibile per il trasporto con semirimorchi è fissato, dall’art. 62 del C.d.S. in 44 ton., in Europa vi era una discussione su quale fosse il limite da applicare al trasporto con containers o casse mobili, posto che in molti Paesi europei, il limite è diverso da quello italiano.
Finalmente, la direttiva 2015/719 in materia di pesi e dimensioni, ha, da ultimo, stabilito che, per i container/casse mobili fino a 45’ utilizzati nel trasporto combinato, il peso massimo è quello di 44 ton.
La Circolare del Ministero dell’Interno, inoltre, chiarisce che, nelle tratte stradali - iniziali e/o finali - di un trasporto combinato le casse mobili, i container, i rimorchi e i semirimorchi (complessivamente definiti come UTI, ovvero Unità per il Trasporto Intermodale) possono circolare fino ad un peso di 44 ton, analogamente a quanto stabiliscono le norme nazionali in materia di pesi e nei limiti delle caratteristiche tecniche dei veicoli.
La Circolare ricorda invece che nel trasporto internazionale tutto-strada, al contrario ,si soggiace ancora ai limiti di peso di 40 tonnellate, come fissato dalla Direttiva 2015/719, sopra richiamata.
Viene infine ribadita la validità della circolare MIT 18 marzo 2008, n.25149 sui trasporti combinati.
Fonte: ASSOTIR