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03 Apr 2018

Cronotachigrafo: nuove disposizioni per costruzione e funzionamento dei tachigrafi intelligenti

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Nuovo regolamento approvato dalla Commissione Europea.

 

La Commissione UE ha approvato, lo scorso 28/02/2018, il Reg. di Esecuzione n. (UE) 2018-502 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione, del 18 marzo 2016, recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti.

 

Con tale nuovo Regolamento vengono apportate significative modifiche al regolamento (UE) 2016/799:

- È stato rinviato l'obbligo di installazione del tachigrafo intelligente al 15/06/2019;

- È stato chiarito che il consenso del conducente, sul trasferimento dati ad interfacce esterne, non è previsto per lo scarico dei dati tachigrafici da remoto effettuato con la carta aziendale.

- Si è definita una sostanziale modifica della definizione e del metodo di calcolo delle tre ore di guida per la geolocalizzazione del veicolo.

 

La precedente normativa del 2016 stabiliva che la posizione fosse rilevata dopo un "periodo di guida continuo" di 3 ore. Tuttavia, ciò potrebbe non verificarsi mai se l'interruzione dei 45 minuti avvenisse prima delle tre ore.

 

Invece, nella nuova formulazione, la posizione viene rilevata ad ogni multiplo di 3 ore del "periodo di guida cumulativo", che non viene mai resettato.

 

Pertanto, ogni tre ore di movimento del veicolo, in qualsiasi modo effettuate, viene registrata la posizione.

 

Nelle stampe giornaliere del conducente e del veicolo, è stato rivisto e corretto il campo della posizione (longitudine e latitudine), completo di ora e odometro, rilevata ad inizio e fine turno, ed ogni tre ore di guida.

 

Si è introdotta una definizione della combinazione di pittogrammi, che non era stata considerata nel precedente regolamento, per indicare la posizione dopo 3 ore di guida, le anomalie della geolocalizzazione e del dispositivo di comunicazione remota con gli organi di controllo.

 

Sono, infine, stati adeguati i sigilli ai nuovi standard di sicurezza previsti dalla norma EN 16882:2016.

 

 

 

Fonte: ASSOTIR

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