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16 Lug 2018
La Direttiva (UE) 2018/957 del 28 giugno 2018 è stata pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L173/16 del 9 luglio 2018
La nuova direttiva modifica la direttiva 96/71/CE direttiva 96/71/CE che ha definito le regole che devono essere osservate dalle imprese in caso di distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi).
La modifica, tuttavia, non si applica al settore del trasporto su strada, in quanto i Paesi membri, non riuscendo a trovare la quadra tra i diversi interessi nazionali, hanno deciso di far ricorso a norme specifiche che saranno definite con il Pacchetto Mobilità UE, ancora in fase di discussione a Bruxelles.
Si legge infatti, al “considerando” n.15 della premessa alla nuova Direttiva che, “a causa dell’elevato grado di mobilità che caratterizza il lavoro nel settore del trasporto internazionale su strada, l’attuazione della presente direttiva in tale settore solleva particolari problematiche e difficoltà di natura giuridica, che saranno affrontate, nel quadro del pacchetto sulla mobilità, mediante norme specifiche per il trasporto su strada anche rafforzando la lotta contro frodi e abusi”.
L’art. 3 della direttiva in commento, quindi, stabilisce che essa si applicherà al settore trasporto su strada solo “a decorrere dalla data di applicazione di un atto legislativo che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda le prescrizioni di applicazione e stabilisce norme specifiche in relazione alla direttiva 96/71/CE e alla direttiva 2014/67/UE per il distacco dei conducenti nel settore dei trasporti su strada”.
Per tutti i settori interessati, invece, gli Stati membri UE sono tenuti a conformarsi alla nuova direttiva entro il 20 luglio 2020.
Fino alla data di entrata in vigore della normativa di recepimento, rimane tuttavia applicabile la direttiva 96/71/CE nella versione precedente alle modifiche introdotte dalla Direttiva (UE) 2018/957, che è quella cui debbono conformarsi, invece, le imprese di autotrasporto.
La nuova direttiva aumenta il livello di tutela dei lavoratori durante il loro distacco, stabilendo disposizioni obbligatorie riguardanti le condizioni di lavoro e la tutela della salute e della sicurezza. In particolare:
- Si specifica in modo inequivocabile l’estensione dell’ambito di applicazione della direttiva sul distacco anche alla somministrazione di lavoro, quindi dovranno rispettare tale regola anche le imprese di lavoro temporaneo e le imprese che effettuano la fornitura di lavoratori.
- Si introduce per i lavoratori distaccati il concetto di parità di “retribuzione” per lo stesso lavoro nello stesso luogo, concetto che viene determinato dalla normativa e/o dalle prassi nazionali - ivi inclusi i contratti di lavoro - dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore è distaccato.
- Viene superata la dizione “tariffe minime salariali” da rispettarsi a cura dell’impresa che distacchi i propri dipendenti. Ciò in quanto non tutti i Paesi hanno normative che fissano per legge il salario minimo nazionale e in più per l’esigenza di prendere atto che le tariffe minime sono solo una parte – e in taluni casi neppure la piu consistente nella retribuzione del lavoratore.
- Per questo nell’espressione parità di “retribuzione” si devono intendere tutti gli elementi costitutivi della retribuzione resi obbligatori da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali e da contratti collettivi.
- La durata ordinaria del distacco sarà di 12 mesi, che potranno essere aumentati a 18 qualora il prestatore di servizi presenti una notifica motivata allo Stato membro in cui è prestato il servizio.
Fonte: ASSOTIR