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26 Giu 2020

Eccezionali, il TAR annulla le prescrizioni ANAS su transito e annotazioni

TRASPORTI_ECCEZIONALI_TAR_ANAS

 

Obblighi illegittimi in quanto non contemplati dalla normativa di settore.

 

Il Ministero dell’Interno, con nota del 23 giugno 2020 (scaricabile in allegato), ha comunicato il contenuto della sentenza n.6616 del 16 giugno scorso emanata dal TAR del Lazio che, accogliendo le richieste di un ricorso presentato da alcune aziende di trasporti eccezionali, ha annullato le circolari ANAS e dagli stessi interni nel corso del 2019, riguardanti l’introduzione obbligatoria del preavviso di transito l’annotazione di viaggio da effettuarsi entrambe con il portale TEWEB, nei confronti dei titolari delle autorizzazioni eccezionali per massa delle tipologie periodiche (salvo alcune eccezioni), singole e multiple.

 

Secondo il TAR, sarebbero state poste in essere una serie di incongruenze da parte di ANAS che hanno determinato l’illegittimità dei provvedimenti:

 

> L’obbligo del preavviso di transito non è previsto né dalla normativa primaria (quindi, dal codice della strada), né da quella secondaria(il Regolamento di esecuzione del cds). Il richiamo fatto dall’Anas all’art. 16, comma 1 del Regolamento è stato definito dal TAR come “improprio” in quanto fa ritenere – in modo errato – che la mancanza del preavviso determini la sanzione prevista dall’art.10, comma 19 del cds in ragione della equiparazione a un transito “non autorizzato”;

 

Stesso discorso viene fatto sull’obbligo di annotare l’inizio e la fine del viaggio, che non ha un’adeguata base normativa. Infatti, il comma 10, art.16 del Regolamento prevede la segnalazione dell’inizio viaggio per le sole autorizzazioni singole e multiple, ed è finalizzato esclusivamente a permettere all’Amministrazione di calcolare l’indennizzo d’usura, per cui la finalità del monitoraggio dei transiti è completamente estranea a questa disposizione.

 

Il TAR, proprio in virtù di ciò ha sottolineato come “il ricorso e i successivi motivi aggiunti sono fondati, laddove lamentano che l’Anas con i provvedimenti impugnati ha introdotto obblighi illegittimi in quanto non contemplati dalla normativa di settore”.

 

Inoltre, il TAR ha anche riconosciuto la peculiarità del servizio di trasporto eccezionale infatti, trattandosi di trasporti basati sul modello produttivo “just in time” (che impone alle aziende di attivarsi immediatamente appena ricevuto l’ordine di trasporto), ANAS avrebbe dovuto contemperare la finalità di monitoraggio dei transiti con le esigenze connesse a questo tipo di attività, in modo tale da consentire all’impresa di trasporto di programmare i viaggi secondo uno schema organizzativo coerente con gli obblighi imposti.

 

Il Tribunale Amministrativo, infine, ha ricordato che l’attività di monitoraggio e gestione del traffico eccezionale sulla rete stradale, che l’Anas intendeva svolgere tramite le prescrizioni annullate, “non può svolgersi in contrasto con la normativa esistente e secondo modalità non compatibili con la fruizione della infrastruttura stradale da parte delle aziende impegnate nei trasporti eccezionali di prodotti siderurgici”.

 

Il Ministero dell’Interno ha ricordato, inoltre, che le sanzioni previste dal comma 18, art.10 cds (omessa annotazione della data di inizio o di fine del viaggio nelle autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, per le quali sia richiesto l’indennizzo d’usura) sono tutt’ora in vigore, secondo quanto prevede l’art. 16 del Regolamento di esecuzione.

 

Fonte: ASSOTIR

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