Cerca Aziende di:
03 Mar 2021
Alla luce della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del nuovo Regolamento 267/2021, di cui peraltro abbiamo già dato notizia in una nostra precedente news, e degli altri provvedimenti di proroga delle autorizzazioni, la Direzione Generale della Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emesso la circolare n.7203 del 1° marzo 2021 al fine di esplicitare tutte le proroghe di validità concernenti patenti, CQC e altre abilitazioni professionali.
Nel dettaglio riportiamo quanto indicato nella circolare in oggetto:
PATENTI DI GUIDA
Per la circolazione nei territori comunitari o del SEE con patenti di guida italiane, e per la circolazione in Italia con le patenti rilasciate da altro Stato UE o SEE, salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio, le proroghe sono le seguenti:
Scadenza originaria:
>> 1° febbraio 2020 – 31 maggio 2020 Prorogata a 13 mesi a decorrere dalla data di scadenza originaria (*)
>> 1°giugno 2020 – 31 agosto 2020 Prorogata a 1° luglio 2021 (*)
>> 1°settembre 2020 – 30 giugno 2021 Prorogata a 10 mesi a decorrere dalla data di scadenza originaria (**)
(*) si applicano i sette mesi di proroga, decorrenti dalla data originaria di scadenza, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698 ed, a seguire, gli ulteriori sei mesi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2021/267, ma non oltre la data del 1° luglio 2021;
(**) si applicano i dieci mesi di proroga di cui all’art. 3, par.1 del regolamento U.E 2021/267.
Ricordiamo inoltre che:
alcuni Stati membri, giusta facoltà riconosciuta dal regolamento 2020/698 hanno deciso di non adottare le proroghe su esposte o sono stati autorizzati ad adottarle con modalità differenti (ma non rientra in questi casi l’Italia);
la stessa facoltà può essere esercitata in virtù delle disposizioni del regolamento 2021/267
Per la circolazione su territorio italiano, la validità delle patenti rilasciate in Italia è così prorogata:
Scadenza originaria
>> 31 gennaio 2020 – 29 settembre 2020 Scadenza prorogata al 29 luglio 2021 (*)
>> 30 settembre 2020 – 30 giugno 2021 Scadenza prorogata a10 mesi a decorrere dalla data di scadenza originaria (**)
(*) si applicano le disposizioni dell’art. 103, commi 2 e 2 sexies del d.l 18/2020 (Cura Italia). In questi casi, la disposizione nazionale è di maggior favore rispetto a quelle europee;
(**) si applicano i dieci mesi di proroga di cui all’art. 3, par.1 del regolamento U.E 2021/267.
CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC)
Per la circolazione nei territori comunitari o del SEE con documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in Italia, e per la circolazione in Italia con documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in altro Stato comunitario o del SEE, salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio, le proroghe sono le seguenti:
Scadenza originaria
>> 1° febbraio 2020 – 31 maggio 2020 Scadenza prorogata a 13 mesi a decorrere dalla data di scadenza originaria (*)
>> 1° giugno 2020 – 31 agosto 2020 Scadenza prorogata a 1° luglio 2021 (*)
>> 1° settembre 2020 – 30 giugno 2021 Scadenza prorogata a 10 mesi a decorrere dalla data di scadenza originaria (**)
(*) si applicano i sette mesi di proroga, decorrenti dalla data originaria di scadenza, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698 ed, a seguire, gli ulteriori sei mesi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2021/267, ma non oltre la data del 1° luglio 2021;
(**) si applicano i dieci mesi di proroga di cui all’art. 3, par.1 del regolamento U.E 2021/267.
Ricordiamo inoltre che:
nessuno degli Stati membri, ha beneficiato della giusta facoltà riconosciuta dal regolamento 2020/698 di non adottare le proroghe sopracitate;
secondo il Regolamento 2021/267, alcuni Stati membri, giusta facoltà riconosciuta dai regolamenti in parola, potrebbero decidere di non adottate le proroghe sopracitate o potrebbero aver avuto autorizzazione ad adottarle con modalità differenti. Del che è dato conto nelle pubblicazioni della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.
Per la circolazione su territorio italiano, la validità dei documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in Italia, è così prorogata:
Scadenza originaria
>> 31 gennaio – 29 settembre 2020 Scadenza prorogata a 29 luglio 2021 (*)
>> 30 settembre 2020 – 30 giugno 2021 Scadenza prorogata a 10 mesi a decorrere dalla data di scadenza originaria (**)
(*) si applicano le disposizioni dell’art. 103, commi 2 e 2 sexies del d.l 18/2020 (Cura Italia). In questi casi, la disposizione nazionale è di maggior favore rispetto a quelle europee;
(**) si applicano i dieci mesi di proroga di cui all’art. 3, par.1 del regolamento U.E 2021/267.
Ricordiamo che gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica ai sensi della direttiva 2003/59/CE (per il primo ottenimento della CQC) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al 29 Luglio 2021
Infine, facciamo presente che sono confermate le altre proroghe già previste nella precedente circolare MIT del 21 gennaio scorso n.2143 in materia di patenti, CQC, certificati ADR e attestazioni sanitarie.