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23 Giu 2021

Green pass: esentato dalla dimostrazione il personale viaggiante

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Entrato in vigore il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che disciplina il cosiddetto Green Pass.

 

Con la pubblicazione in G.U. n.143 del 17 giugno 2021 è entrato in vigore il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che disciplina il cosiddetto Green Pass ovvero il sistema di certificazione verde digitale ed interoperabile a livello europeo anti covid-19.

 

Più nello specifico i certificati attestano una di queste condizioni:

>> Vaccinazione anti Covid-19;

>> Guarigione da Covid-19;

>> Effettuazione di test molecolare o antigenico rapido con esito negativo.

 

I certificati in questione, dal prossimo 1°luglio, permetteranno ai titolari degli stessi di circolare liberamente da e per tutti i Paesi UE e dell’area Schengen.

 

A seconda della tipologia di certificazione ottenuta, il green pass riporterà informazioni:

>> In caso di avvenuta vaccinazione il green pass contiene informazioni sulla tipologia di vaccino somministrato, il numero della dose effettuata e il numero totale di dosi previste, data dell’ultima somministrazione effettuata e lo Stato in cui è stata effettuata la vaccinazione. La validità è di 9 mesiper chi ha completato il ciclo vaccinale mentre, per i vaccini che prevedono la somministrazione i due dosi, per chi ha fatto la prima dose la validità decorre dal quindicesimo giorno fino alla somministrazione della seconda dose

>> In caso di avvenuta guarigione il certificato riporta - oltre alla data ed al Paese dove è stato effettuato il primo test molecolare positivo - anche la data di inizio e fine validità della certificazione verde COVID-19 (6 mesi);

>> In caso di effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo il certifcato contiene, tra le altre, informazioni riguardanti l’esito del test, la struttura e lo Stato in cui è stato eseguito. La validità è di 48 ore.

 

I green pass saranno redatti lingua italiana, inglese, francese o spagnola, e vengono generate in automatico dalla piattaforma nazionale DGC (https://www.dgc.gov.it/web/), al verificarsi di una delle tre sopra descritte condizioni. Per le vaccinazioni già eseguite, le certificazioni saranno messe a disposizione a partire dal 28 Giugno p.v, mentre fino al 30 giugno 2021, le documentazioni rilasciate dalle Asl, laboratori, medici e farmacie attestanti l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dall’infezione o l’esito negativo di un test molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore antecedenti, avranno la stessa validità della Certificazione verde COVID-19.

 

Il rilascio del certificato (della cui disponibilità l’interessato sarà avvisato a mezzo SMS o via mail) avviene tramite:

a) portale della Piattaforma nazionale DGC (accesso tramite SPID/CIE o autenticazione a più fattori);

b) Fascicolo Sanitario Elettronico (con accesso diretto);

c) App Immuni (inserendo nell’App il codice univoco e le ultime otto cifre della propria TS);

d) App IO (attraverso messaggio ricevuto nell’app ed ingresso tramite SPID o CIE);

e) Sistema Tessera Sanitaria (per il tramite di un operatore, medico o farmacista, autorizzato).

 

Il certificato contiene un QR code con le informazioni essenziali, e dovrà essere mostrato (direttamente sullo smartphone o in formato cartaceo) agli addetti ai controlli in tutti i casi in cui detta certificazione è richiesta.

 

Inoltre, facciamo presente che l’Ordinanza del Ministero della Salute del 18 giugno scorso ha stabilito che per gli ingressi dagli Stati facenti parte dell’elenco C del D.L 52/2021 (in buona sostanza Paesi UE, SEE, Svizzera ed Israele) purché non manifestino sintomi di Covid-19 e fermi restando gli obblighi dichiarativi presso la piattaforma dell'UE https://app.euplf.eu/#/ , esenta dall’obbligo di possesso del Green Pass gli equipaggi dei mezzi di trasporto ed il personale viaggiante.

 

L’ordinanza, inoltre, proroga fino al prossimo 30 Luglio il divieto generale di ingresso sul territorio nazionale per le persone che abbiano soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti in India, Bangladesh e Sri Lanka, scaduto lo scorso 30 Maggio e stabilisce prescrizioni particolari per gli ingressi dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell’isola di Cipro), stabilendo, per chi ha ivi soggiornato o transitato nei 14 gg antecedenti all’ingresso in Italia, l’obbligo di eseguire il tampone non oltre le 48 h precedenti l’ingresso e l’obbligo, una volta entrati in Italia, di isolamento fiduciario per un periodo di 5 gg, al termine dei quali andrà effettuato un nuovo tampone molecolare o antigenico

 

Anche in questo caso è prevista l’esenzione, fatti salvi gli obblighi dichiarativi, degli equipaggi dei mezzi di trasporto e del personale viaggiante.

 

Fonte: ASSOTIR

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