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16 Set 2021

Conseguimento e rinnovo CQC: le novità alla luce del DL infrastrutture e trasporti

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Focus sulle novità previste dal DL Infrastrutture.

 

La Direzione generale per la Motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del MIMS, con la circolare n.28444 del 14/09/2021ha fornito alcune precisazioni in merito alla disciplina della qualificazione iniziale e periodica dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci o passeggeri alla luce dell’emanazione del decreto “Infrastrutture e Trasporti” che ha modificato il Dlgs 286/2005 con il quale è stata attuata la direttiva 2003/59/CE e ss.mm.

 

Prima di analizzare nel dettaglio come il Dlgs 286/05 è stato modificato dal recente decreto infrastrutture e trasporti, la Direzione generale della Motorizzazione ha sottolineato come, a seguito delle modifiche introdotte dal Dlgs n.50/2020 in riferimento ai programmi di qualificazione iniziale e periodica della CQC, il MIMS ha predisposto un nuovo decreto ministeriale, il 311 del 30 luglio 2021, in corso di pubblicazione, che è destinato a sostituire gradualmente la normativa attuale.

 

Proprio per questo, la circolare in oggetto analizza solamente le novità riguardanti il Dlgs 286/05 rinviando ad una circolare specifica quelle introdotte dal Decreto Ministeriale 311/2021.

 

Le novità riguardanti il Dlgs 286/2005 si riferiscono sostanzialmente a questi tre ambiti che andiamo di seguito ad analizzare:

>> Campo di applicazione;

>> Deroghe

>> le modalità di comprova della qualificazione CQC merci da parte di un conducente titolare di patente rilasciata da uno Stato extraUE o extra SEE, dipendente da un’impresa stabilita in uno Stato membro, ivi compresa l’Italia, o impiegati presso di essa.

 

CAMPO DI APPLICAZIONE

 

Andando al cuore della questione, il nuovo decreto trasporti ed infrastrutture ha modificato il Dlgs 286/2005 riallineando il testo della normativa al principio presente nella direttiva 2003/59/CE per la quale la Carta di Qualificazione del Conducente deve essere richiesta ai possessori di una patente di categoria “superiore” solo se l’attività di guida rientra nell’esercizio di un’attività di trasporto di cose o passeggeri.

 

Da questa novità ne deriva che:

>> non basta possedere una patente di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E e DE per dover possedere in maniera automatica anche una CQC; come recita la circola in oggetto non è più soggetto agli obblighi della disciplina CQC il conducente di veicoli la cui guida, pur richiedendo il possesso di una patente di categoria superiore, non è qualificabile come “attività di trasporto”;

>> l’ambito di applicazione della CQC non riguarda solo l’attività di trasporto professionale ma anche l’attività di trasporto in conto proprio, essendo definibile come attività di trasporto di cose o passeggeri.

 

DEROGHE

 

Ai sensi del Dlgs 286/2005 restano esclusi dall’ambito di applicazione della CQC i conducenti che si trovano alla guida dei seguenti veicoli:

>> ad uso delle forze armate, della protezione civile, del corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle forze di polizia, nonché quelli relativi ai servizi di trasporto sanitario di emergenza ed i veicoli messi a disposizione di tutte le istituzioni elencate. Citando la circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato. Oltre a questi veicoli la circolare ritiene che possono essere individuati come veicoli immatricolati a nome di imprese di trasporto che sono utilizzati, in regime di appalto ovvero oggetto di comodato o requisizione, per una delle esigenze indicate dalla norma, a condizione che sia destinato solo alle attività di trasporto che rientrano nell'ambito delle funzioni e dei compiti assegnati a tali servizi di emergenza, soccorso, protezione civile, ecc.".

>> La nota ricorda, inoltre, che in questa casistica di deroga rientrano anche i conducenti di veicoli che trasportano apparecchiature scanner finalizzate al controllo di interessi erariali, di sicurezza della salute pubblica e per il contrasto al contrabbando di armi e di sostanze stupefacenti; utilizzati per stati di emergenza o destinati a missioni di salvataggio nonché quelli impiegati per il trasporto di aiuti umanitari a fini non commerciali, anche fuori dell'ambito di specifiche operazioni di salvataggio;

>> utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini non commerciali: è stata eliminata la condizione per cui il trasporto doveva essere eseguito oltre che per fini non commerciali,anche a fini privati. Pertanto, anche in tal caso si conferma che "per effetto della modifica, per esonerare il conducente dalla qualificazione iniziale e dalla formazione periodica, è sufficiente che il trasporto venga eseguito a fini non commerciali (senza scopo di lucro), anche se svolto non per fini personali": si pensi, ad esempio a "trasporti eseguiti dalle ONLUS in cui il conducente non svolge l' attività per suoi fini (privati) ma, qualora il trasporto non abbia fini commerciali (senza scopo di lucro), può considerarsi esentato dalla CQC.";

>> che trasportano materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l'attività principale del conducente, intendendo come "attività principale" quella che occupa più del 30% dell'orario di lavoro mensile continuativo. A tal proposito la nota sottolinea che si condivide l'utilità di questo criterio per "risolvere quelle casistiche, molto frequenti nella prassi, in cui il conducente che è stato assunto dall'impresa con mansione diversa da autista (es operaio, magazziniere, ecc.) di fatto, dall'esame dei documenti che registrano la sua attività, risulta che svolge in modo continuativo l'attività di guida in modo assolutamente prevalente o esclusivo.";

>> per i quali è necessaria una patente di categoria D o D1 (ma non D1E o DE,che non sono menzionati) e che sono guidati senza passeggeri dal personale di manutenzione verso o da un centro di manutenzione ubicato in prossimità della più vicina sede di manutenzione utilizzata dall'operatore del trasporto, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente, come innanzi definita.

 

Costituiscono, invece, deroghe nuove, introdotte dal Dlgs 50/2020 quelle riferibili a:

>> conducenti di veicoli che operano in zone rurali per approvvigionare l'impresa del conducente o da cui egli dipende;

>> conducenti che non offrono servizi di trasporto. "In tale esenzione rientrano tutti i soggetti, anche assunti con la qualifica di autisti, che movimentano mezzi normalmente destinati al trasporto di persone o di merci quando questi veicoli non sono impegnati in attività di trasporto o viaggino scarichi al di fuori di attività di autotrasporto";

>> trasporto occasionale che non incide sulla sicurezza stradale, intendendosi, in tal senso: "il viaggio di un veicolo, per la cui guida è richiesta la patente di guida delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, svolto da conducenti che non hanno la qualifica di conducenti professionali e purché la specifica attività di autotrasporto non costituisca la fonte principale di reddito"; come trasporto non incidente sulla sicurezza stradale: "il trasporto non eccezionale svolto in conformità alle pertinenti normative sulla circolazione stradale.";

>> veicoli utilizzati o noleggiati senza conducente da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca per il trasporto di merci nell'ambito della loro attività di impresa, a meno che la guida rientri nell'attività principale del conducente, come già definita, o superi la distanza di 50 km dal luogo in cui si trova l'impresa proprietaria del veicolo o che l'ha preso a noleggio o in leasing.

 

LE MODALITÀ DI COMPROVA DELLA QUALIFICAZIONE CQC MERCI DA PARTE DI UN CONDUCENTE TITOLARE DI PATENTE RILASCIATA DA UNO STATO EXTRAUE O EXTRA SEE, DIPENDENTE DA UN’IMPRESA STABILITA IN UNO STATO MEMBRO, IVI COMPRESA L’ITALIA, O IMPIEGATI PRESSO DI ESSA

 

Il Dlgs 286/2005, tra le altre cose, disciplina anche le modalità attraverso le quali può essere comprovato l’assolvimento degli obblighi dell’ottenimento della CQC.

In tal senso, il legislatore nazionale aveva già previsto che tali obblighi fossero comprovati dai conducenti titolari di patente di guida italiana attraverso la cosiddetta patente-CQC, ovvero una patente di guida dove sul retro il codice unionale 95 attestava anche il possesso della CQC con la data di scadenza della stessa.

Discorso diverso si applica per tutti quei conducenti che devono comprovare l’assolvimento degli obblighi della CQC rilasciata da Stato extra UE o extra SEE che dipendono da impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la stessa.

 

Tutti questi soggetti devono comprovare la propria qualificazione inziale e/o periodica:

>> attraverso una CQC card rilasciata dallo Stato membro ove ha sede l’impresa, per il trasporto di cose e/o di persone;

>> per il solo trasporto di persone, attraverso un certificato rilasciato da uno Stato membro, del quale l'Italia abbia riconosciuto validità su territorio nazionale a condizione di reciprocità;

>> per il solo trasporto di cose, attraverso l'attestato del conducente, rilasciato ai sensi del regolamento(CE) n. 1072/2009, sul quale deve essere riportato il codice "95".

 

Infine, la circolare in oggetto sottolinea che, come previsto nel decreto infrastrutture e trasporti Nel caso in cui l’impresa sia stabilita in Italia, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le modalità di rilascio della carta di qualificazione del conducente e di apposizione del codice unionale "95".

 

Non solo, dal momento che l’obbligo di apporre il codice unionale 95 è stato introdotto dalla direttiva UE 2018/645 che è entrata in vigore il 23 maggio 2018, a salvaguardia dei diritti acquisiti la direttiva stessa dispone che Gli attestati di conducente in corso di validità rilasciati dagli Stati membri dell'UE in conformità delle norme applicabili prima dell'entrata in vigore delle disposizioni dalla direttiva (UE) 2018/645 devono essere riconosciuti validi fino alla data di naturale scadenza.

 
Fonte: ASSOTIR
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