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22 Ott 2021

Limiti di velocità: dopo la sentenza UE, Mininterno precisa come accertare le infrazioni

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Le infrazioni sanzionabili sono solo quelle accertate alle condizioni e con le modalità indicate nella scheda illustrativa.

 

La sentenza del 09/09/21 della Corte di giustizia UE (causa C-906/19)  su cui abbiamo già riferito con una apposita news sulla questione relativa alla possibilità di sanzionare le violazioni della normativa sul tachigrafo commesse in uno Stato diverso da quello in cui viene effettuato il controllo,  ha stabilito che l’art. 19, paragrafo 2 del regolamento n. 561/2006 deve essere interpretato nel senso che osta a che le autorità competenti di uno Stato membro possano imporre una sanzione al conducente di un veicolo o a un’impresa di trasporto per un’infrazione al regolamento n. 3821/85 commessa sul territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo ma accertata sul suo territorio e che non abbia già dato luogo ad una sanzione”.

 

Il Ministero dell’Interno, con una Circolare  della D.C. Polstrada del 14/10/2021, che alleghiamo, approfitta della sentenza per precisare che l’art. 142 comma 6 del Cds, che prevede che “la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento” è oggetto di una procedura d’infrazione aperta dalla Commissione UE per contrasto con le norme regolamentari che consentirebbero di utilizzare i dati tachigrafici solo per accertare le violazioni dei tempi di guida, riposo e interruzioni di cui al Reg. (CE) n. 561/2006, non anche le violazioni ai limiti di velocità.

 

Proprio in conseguenza di quest’ultima previsione normativa europea, il Ministero dell’Interno evidenza che la contestazione delle violazioni di cui all’art. 142 Cds, accertate attraverso l’esame dei dati tachigrafici, deve limitarsi a quelle per le quali si abbia la certezza che siano state commesse in territorio italiano.

 

Inoltre il Ministero precisa che le infrazioni sanzionabili sono solo quelle accertate  alle condizioni e con le modalità indicate nella scheda illustrativa allegata alla circolare.

 

In particolare, il Ministero precisa che dalla lettura dei dati del tachigrafo possano essere sanzionate anche le violazioni ai limiti di velocità imposti dalle Istituzioni locali nelle strade urbane o nella viabilità secondaria, ma “solo in relazione a condotte di guida di cui l’organo accertatore abbia avuto diretto riscontro o che siano riferibili a poco tempo prima del controllo, tali che possano essere riferibili ad uno specifico luogo”.

 

Quanto invece al superamento della velocità massima ammissibile per i veicoli provvisti di limitatore (art. 142, C.d.S. comma 11) essa può senza alcun dubbio essere accertata attraverso la lettura delle risultanze del cronotachigrafo e comporteranno, oltre alla sanzione, l’accompagnamento presso un’officina per la verifica della funzionalità o dell’alterazione del limitatore, ma in questo caso non potrà essere contestato il superamento dei limiti di velocità previsti per la categoria del veicolo o per la presenza di limitazioni specifiche locali, per non inficiare il principio del “ne bis in idem”.

 

Fonte: ASSOTIR

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