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15 Dic 2021

Distacco, nuovo Regolamento per le dichiarazioni dei i conducenti del trasporto su strada

DISTACCO_CONDUCENTI_TRASPORTO_SU_STRADA_TRANSPORTNLINE

 

Nuova interfaccia pubblica multilingue connessa all’IMI.

 

Nella Gazzetta Ufficiale Europea del 10 dicembre 2021, è stato pubblicato dalla Commissione UE il Regolamento n. 2021/2179 del 9 dicembre 2021 riguardante le regole di funzionamento dell’interfaccia pubblica connessa al sistema di Informazione del Mercato Interno (IMI), valida per la registrazione del distacco dei conducenti del trasporto su strada.

 

Ricordando che l’adozione del Reg. 2021/2179 è stata prevista dal Regolamento 2020/1057, facente parte dei provvedimenti del cosiddetto Pacchetto Mobilità che gli Stati membri dovranno recepire entro il prossimo mese di febbraio 2022, ricordiamo che il provvedimento in questione prevede che siano i trasportatori ad essere tenuti a trasmettere alle autorità competenti di uno Stato membro in cui il conducente è distaccato, o lo è stato, una dichiarazione di distacco o altri documenti utilizzando un formulario tipo multilingue dell’interfaccia pubblica connessa al sistema di informazione del mercato interno («IMI») istituito dall’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio”.

 

Più nello specifico, il Regolamento in questione prevede che tramite un’interfaccia pubblica multilingue connessa all’IMI, il trasportatore potrà:

- creare un account per l’accesso sicuro alla propria area riservata;

- garantire un’adeguata registrazione dell’attività dell’utente;

- registrare nell’account i propri dati, degli utenti autorizzati, del gestore dei trasporti e dei conducenti distaccati;

- gestire le dichiarazioni di distacco, e in particolare le informazioni richieste all’articolo 1 paragrafo 11, lettera a), della direttiva (UE) 2020/1057 (identità del trasportatore; recapiti del gestore dei trasporti; indirizzo del luogo di residenza e numero della patente del conducente; data di inizio e fine distacco; ecc..), per un periodo compreso fra un minimo di un giorno e un massimo di sei mesi. La gestione della dichiarazione comprende anche: la modifica delle informazioni per mantenerle aggiornate; lo scarico di copia in formato elettronico e in un formato che ne permetta la stampa; il rinnovo e la cancellazione;

- ricevere richieste di documentazione ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 11, lettera c), della direttiva (UE) 2020/1057e dare loro risposta. Trattasi delle informazioni che, al termine del distacco, possono essere richieste dall’autorità competente dello Stato membro in cui il lavoratore è stato utilizzato, nonché della documentazione relativa alla retribuzione percepita nel periodo di distacco, il contratto di lavoro, i prospetti orari relativi alle attività di lavoro del conducente e le prove del pagamento.

- accedere a tutti i documenti forniti dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento in modo da poterli consultare;

- comunicare con le autorità competenti dello Stato membro in cui ha avuto luogo il distacco;

essere informati della chiusura della richiesta da parte delle autorità competenti dello Stato membro ospitante.

 

L’utilità dell’interfaccia pubblica risiede nel fatto che tramite la stessa le Autorità competenti dello Stato ospitante potranno ricevere la dichiarazione di distacco, chiedere ulteriore documentazione ed inserire l’esito finale della valutazione nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina del distacco stesso.

 

Il Regolamento 2021/2179 prevede altresì che tramite il sistema di interfaccia pubblica l’Autorità competente del Paese in cui è avvenuto il distacco possa chiedere al trasportatore l’invio dei documenti previsti dall’art.1, paragrafo 11, lettera c della direttiva 2020/1057 (numero di licenza comunitaria, data di inizio del contratto di lavoro del conducente, data di inizio e fine distacco, numero di targa del veicolo a motore, etc..)fino ad un massimo di 12 mesi prima della data della richiesta di distacco. Il trasportatore, per sua parte, potrà inviare la documentazione tramite la stessa interfaccia pubblica ed essere avvisato qualora lo Stato in cui si è verificato il distacco richieda l’assistenza di quello di stabilimento.

 

Infine, ricordiamo che la documentazione trasmessa dal trasportatore rimarrà disponibile in ogni caso non oltre i 12 mesi successivi dalla chiusura della richiesta.

 

Fonte: ASSOTIR

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