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25 Mar 2022

Taglio accise sui carburanti: ecco i chiarimenti delle Dogane

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Pubblicato la circolare n. 11/D del 23 marzo 2022 sulla riduzione temporanea dell’accisa sui carburanti.

 

Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa temporanee, il DL n. 21/2022 prevede che gli esercenti depositi commerciali e gli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburante trasmettono all’UD territorialmente competente, tramite posta elettronica certificata ovvero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usato come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti, sia all’inizio della giornata del 22 marzo 2022 che alla fine della giornata del 21 aprile 2022. Lo ha evidenziato l’Agenzia delle Dogane con la circolare n. 11/D del 23 marzo 2022.

 

L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato la circolare n. 11/D del 23 marzo 2022 sulla riduzione temporanea dell’accisa sui carburanti e sugli adempimenti per gli esercenti disposti dal decreto legge n. 21/2022 ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa.
 
 
I chiarimenti sono stati forniti poiché nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2022 sono pubblicati il decreto 18 marzo 2022 del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro della Transizione ecologica, adottato ai sensi dall’art. 1, commi 290 e ss., della legge n. 244/2007, nonché il decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, che intervengono in materia di riduzione temporanea di talune aliquote di accisa.
 
 
L’Agenzia delle Dogane ha chiarito le variazioni intervenute sulla tassazione di ciascun prodotto energetico interessato dalle due misure, a decorrere dal 22 marzo 2022:
-benzina: da euro 728,40 per mille litri ad euro 478,40 per mille litri;
-oli da gas o gasolio usato come carburante: da euro 617,40 per mille litri ad euro 367,40 per mille litri;
-gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante: da euro 267,77 per mille chilogrammi ad euro 182,61 per mille chilogrammi.
Le aliquote di accisa così rideterminate restano in vigore:
-per la benzina e gli oli da gas o gasolio usato come carburante fino al 21 aprile 2022, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21;
-per i gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante fino al 20 aprile 2022, come fissato dall’art. 1, comma 1, del decreto 18 marzo 2022.
 
 
Di rilievo la previsione di cui al comma 3 dell’art. 1 del decreto legge n. 21/2022 che per il periodo di vigenza delle sopraindicate riduzioni d’accisa, allo scopo di non pregiudicarne gli effetti sui prodotti energetici impiegati, ha statuito per gli esercenti trasporto di merci e trasporto di persone nonché gli esercenti servizio di taxi la disapplicazione delle specifiche aliquote ridotte di cui ordinariamente beneficiano in quanto meno favorevoli.
 
 
Relativamente alla riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, lo stesso decreto legge n. 21/2022 prevede specifici obblighi di comunicazione delle giacenze e di indicazione dell’aliquota d’imposta applicata ai quantitativi trasportati nell’eDAS.
Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa temporanee, il comma 5 dell’art. 1 del decreto legge n. 21/2022 prevede che gli esercenti depositi commerciali di cui all’art. 25, comma 1, del TUA, e gli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburante trasmettono all’UD territorialmente competente, tramite posta elettronica certificata ovvero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usato come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti, sia all’inizio della giornata del 22 marzo 2022 che alla fine della giornata del 21 aprile 2022.
 
 
Si tratta, quindi, dei dati relativi alla giacenza fisica di ciascuno dei prodotti classificati come benzina e gasolio usato come carburante, oggetto di separata commercializzazione , stoccati presso il deposito o presso l’impianto di distribuzione alle due predette date. Leggi tutta la notizia
 
 
Fonte: IPSOA
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