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04 Apr 2022

Nuova Sabatini, ripristinata l’erogazione del contributo in più quote annuali

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Unica eccezione per le domande con finanziamento di importo non superiore a 200.000,00 euro.

 

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emesso la circolare n. 696 del 17 marzo 2022, ha disposto il ripristino dell’erogazione in più quote annuali del contributo meglio noto come “Nuova Sabatini”, con l’unica eccezione per le domande con finanziamento di importo non superiore a 200.000,00 euro, per le quali il medesimo contributo può essere erogato in un’unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili.

 

Conseguentemente, tenuto conto del quadro normativo precedente a quest’ultima norma, viene confermata l’erogazione del contributo in unica soluzione per tutte le domande di agevolazione presentate dalle PMI ai soggetti finanziatori a partire dal 1 Gennaio 2021 e fino al 31 Dicembre 2021, nonché per le domande presentate a partire:

1. dal 1° maggio 2019 e fino al 16 luglio 2020, nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non è superiore a 100.000,00 euro, come già disposto dall’art. 20, comma 1, lett. b del cd Decreto Crescita (d.l 34 del 30.4.2019);

2. dal 17 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non è superiore a 200.000,00 euro, come già disposto dall’articolo 39, comma 1, del decreto-Semplificazioni (d.l n. 76 del 16 luglio 2020).

3. dal 1° gennaio 2022, nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non è superiore a 200.000,00 euro, come già disposto dalla legge di bilancio 2022.

 

La circolare inoltre sopprime l’allegato 8 alla circolare 15 febbraio 2017. Pertanto, per le richieste di erogazione della prima quota o della quota unica di contributo concesso a fronte della realizzazione di investimenti 4.0, qualora riguardino l’acquisto o l’acquisizione in leasing di beni materiali previsti nella prima sezione dell’allegato 6/A, le imprese non saranno più tenute alla trasmissione di apposito allegato relativo alla dichiarazione di interconnessione e integrazione dei beni agevolati, ma potranno attestare queste caratteristiche dei beni direttamente nella richiesta unica di erogazione (modulo RU), secondo le modalità previste al punto 13.4 della circolare 15 febbraio 2017, n. 14036 e ss.mm.ii.

 

Fonte: FIAP

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