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07 Feb 2023

Contributo ART 2023: fissate dall'Autorità la misura e le modalità di versamento

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Il pagamento va effettuato in due parti, ad aprile e ottobre.

 

L'Autorità di Regolazione dei Trasporti, con la delibera n. 242/2022, pubblicata il 27 gennaio 2023, ha fissato la misura e le modalità di versamento del contributo dovuto per il suo funzionamento relativo all’anno 2023.

 

Sono tenuti alla contribuzione i soggetti che esercitano una o più delle seguenti attività:

 

- servizi di trasporto di merci su strada connessi con autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti;
- gestione delle infrastrutture di trasporto (ferroviarie, portuali, aeroportuali, autostradali e autostazioni);
- gestione degli impianti di servizio ferroviario;
- gestione di centri di movimentazione merci (interporti e operatori della logistica);
- servizi ferroviari (anche non costituenti il pacchetto minimo di accesso alle infrastrutture ferroviarie);
- operazioni e servizi portuali;
- servizi di trasporto passeggeri e/o merci, nazionale, regionale e locale, connotati da oneri di servizio pubblico, con ogni modalità effettuato;
- servizio taxi;
- servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e/o merci;
- servizi di trasporto via mare e per vie navigabili interne di passeggeri e/o merci;
- servizi di trasporto di passeggeri su strada;
- servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci;
- servizi di agenzia/raccomandazione marittima;

 

Come indicato nella delibera, i soggetti esercenti servizi di trasporto di merci su strada connessi con autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti, escludono dal totale dei ricavi, i proventi derivanti da: (i) attività documentale di supporto alla regolarizzazione delle operazioni doganali; (ii) svolgimento, in qualità di sub-vettore, di prestazioni di subvezione - a patto che tali attività vengano documentate e che il contributo venga corrisposto da altro operatore soggetto a contribuzione. Le imprese assoggettate a contribuzione, individuate dall'ART sono, in via presuntiva, quelle di trasporto su strada di trasporto merci su strada che al 31 dicembre 2022 abbiano nella propria disponibilità veicoli, dotati di capacità di carico, con massa complessiva oltre le 26 t., ovvero trattori stradali con peso rimorchiabile oltre le 26 t.

 

Per quanto concerne i Consorzi, l’ART precisa che il contribuito deve essere versato dal Consorzio per le prestazioni di competenza. Le imprese consorziate sono comunque tenute all’assolvimento dell’obbligo dichiarativo e, in relazione alle prestazioni estranee al consorzio, a quello contributivo.

 

La misura del contributo è pari allo 0,5 per mille sul fatturato, risultante dall’ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione della Delibera, con l’esonero dal versamento per le contribuzioni di importo pari o inferiore a 2.500 euro.

 

Il pagamento va effettuato nella misura di due terzi del contributo dovuto entro il 28 aprile 2023 e della restante parte entro il 31 ottobre 2023.

 

Entro il 28 aprile 2023 i soggetti tenuti alla contribuzione, che hanno fatturati superiori a 5 milioni di euro, devono assolvere gli obblighi di dichiarazioni all’ART dei dati (anagrafici, economici, ecc.) indicati nella Delibera, per via telematica pena l’applicazione delle sanzioni e le maggiorazioni previste dalla legge. Si precisa che le voci escluse dalla base imponibile dovranno essere dettagliate in un apposito prospetto. Le imprese con ricavi superiori a 10 milioni di euro che abbattono la base imponibile per oltre il 20 per cento, oltre al prospetto, dovranno produrre una attestazione sottoscritta dal revisore legale dei conti, dalla società̀ di revisione, ovvero dal Collegio Sindacale.

 

Si raccomanda, in ogni caso, la lettura puntuale della delibera.

Ogni ulteriore informazione verrà diffusa non appena disponibile.

 


Fonte: FIAP

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