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Codice Civile - Termine di prescrizione

L’art. 2951 c.c. prevede che:

 “Si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto. La prescrizione si compie con il decorso di diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori d'Europa. Il termine decorre dall'arrivo a destinazione della persona o, in caso di sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione (…)”    

Una rilevante eccezione a tale regime di prescrizione, è prevista dall’art. 83 bis, comma 8, del D.L. n. 112/2008, il quale prevede un termine di prescrizione di cinque anni per le azioni aventi ad oggetto il reclamo dei costi minimi relativi a servizi di trasporto eseguiti in assenza della stipulazione di un contratto  in forma scritta ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 286/2005.