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22 Giu 2016

Rinnovo CQC Merci. Necessario attivarsi tempestivamente per non incorrere in sanzioni

cqc_corso

 

Corso obbligatorio entro il 9 settembre 2016.

 

La CQC (carta di qualificazione del conducente) viene rilasciata dopo aver frequentato un corso di formazione di 280 ore (o 140 ore se “formazione accelerata”) di cui almeno 20 ore (o 10 se “formazione accelerata”) trascorse in esercitazioni pratiche alla guida di veicoli e dopo aver superato un esame di idoneità. Il corso prevede una parte di argomento comune e una parte specifica inerente alla categoria di CQC richiesta, merci o persone.

 

Alcuni, tuttavia, hanno conseguito la qualifica senza svolgere il corso e l’esame, ma sulla semplice esibizione di alcuni documenti alla Motorizzazione Civile:

– i conducenti, residenti in Italia, che all’ 08 settembre 2008 risultavano:

– titolari di certificato di abilitazione professionale KD, cioè coloro che potevano condurre, muniti di regolare patente D, autobus in servizio pubblico di linea e da noleggio con conducente e scuolabus;

– titolari di patente DE per condurre autoarticolati, autosnodati o autotreni per trasporto persone in servizio pubblico di linea o noleggio con conducente;

– i conducenti residenti in Italia che all’08 Settembre 2009 risultavano titolari di patente della categoria C o C+E;

– i conducenti, cittadini di stati non appartenenti alla UE o allo Spazio Economico Europeo, che risultavano dipendenti di un’impresa di autotrasporto persone o cose con sede in Italia che avessero patente C, C+E, D o D+E conseguite nelle date sopra citate.

 

L’ultimo termine per conseguire la CQC con tale modalità “agevolata” è scaduto il 9.9.2013 per la CQC persone e 9.9.2014 per la CQC merci.

 

RINNOVO

La CQC si rinnova ogni 5 anni con un corso di aggiornamento a frequenza obbligatoria di 35 ore, all’esito del quale viene rilasciato un attestato di frequenza. Il rinnovo, a differenza della revisione, non prevede esami finali.

 

E’ possibile rinnovare la CQC :

– dai 18 mesi prima della scadenza: il rinnovo partirà dal giorno successivo a quello di scadenza. Ad esempio, se la scadenza 9.9.2017, posso frequentare un corso dal 9.3.2016 e la validità della nuova CQC sarà dal 10.9.2017 al .9.9.2022.

 

E’ importante considerare che questa modalità di rinnovo anticipato è l’unica che consente al conducente professionale di continuare a guidare senza interruzioni. Infatti, rinnovando anticipatamente la CQC, la sua validità continuerà automaticamente dal giorno successivo alla scadenza.

 

Se al contrario, la CQC viene rinnovata dopo la scadenza (è possibile farlo entro i due anni successivi alla scadenza, decorsi i quali si dovrà ottenerne una nuova) la sua validità decorre dalla data di rilascio dell’attestato di frequenza del corso: ciò significa che tra la data di scadenza e quella di rilascio dell’attestato l’autista professionale non avrà il titolo necessario a svolgere la propria attività.

 

Attenzione alle date!!

Il Decreto del capo del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale del 10 giugno 2014 ha prorogato la prima scadenza della CQC merci prevista per il 9.9.2014 sino al 9.9.2016. Ciò significa che per tutti coloro che hanno conseguito la CQC per documentazione (quindi senza esame) entro il 9.9.2014 è assolutamente necessario che si iscrivano ad un corso per il rinnovo entro il 9.9.2016. In tal modo non vi saranno interruzioni nella validità del documento.

 

Per chi invece avesse ottenuto la CQC frequentando un corso di formazione e superando i relativi esami, le scadenze sono posticipate di due anni:

– CQC con scadenza 09.09.2018 prorogata al 09.09.2020 (cqc persone)

– CQC con scadenza 09.09.2019 prorogata al 09.09.2021 (cqc merci)

Naturalmente chi avesse conseguito la CQC con frequentazione del corso e superamento degli esami dopo il 9.9.2014, la scadenza andrà calcolata sui 5 anni dalla data di ottenimento.

 

Poiché sul documento appare la data di scadenza senza tenere conto delle proroghe ministeriali, sebbene le forze di polizia dovrebbero essere informate di tali proroghe e dunque non dovrebbero irrogare sanzioni, è facoltà dell’autista richiedere un duplicato della CQC (se fisicamente divisa dalla patente), ovvero l’adesivo da applicare alla patente (se si tratta di un unico documento) riportante la nuova scadenza.

 

Si ricorda che chi guida con la CQC scaduta rischia una sanzione da 155 euro a 624 euro e soprattutto il ritiro della stessa ai sensi dell’art. 126 del Codice della Strada.

 

 

Fonte: FIAP

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