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05 Giu 2014

Circolare Trasporti su divieti camion intermodali

 

La circolare è stata emessa in data 3 giugno

 

Il ministero dei Trasporti ha diffuso una circolare che precisa come dimostrare la legittimità delle deroghe concesse ai divieti di circolazione dei veicoli industriali con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate che svolgono trasporti intermodali da e per Sicilia e Sardegna.

La circolare del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti datata 3 giugno 2014 si riferisce alla precedente circolare del 14 aprile 2014 che illustrava l'applicazione del decreto 115 del 27 marzo 2014, ossia il provvedimento che ha modificato il calendario dei divieti festivi e prefestivi dei veicoli industriali, cancellando quello del 22 aprile e ampliando le deroghe per i camion che operano in regime intermodale per Sicilia e Sardegna.
La nuova circolare del 3 giugno si sofferma proprio su quest'ultimo aspetto perché, spiega il ministero "Nella fase di prima applicazione della deroga oraria sono state rappresentate problematiche che richiedono un ulteriore intervento chiarificatore". Tali problemi riguardano soprattutto la richiesta della documentazione da parte degli organi di Polizia e proprio questo è il tema della circolare, divisa in due punti.
Il primo chiarimento riguarda i veicoli che circolano in Sardegna dopo essere giunti dalle rimanenti parti del territorio nazionale. Per loro, l'orario d'inizio del divieto è posticipato di quattro ore. Quindi, quando il divieto vige dalle 8:00 alle 20:00, l'inizio avviene alle 12:00, mentre nei mesi estivi, quando il divieto vige dalle 7:00 alle 23:00, esso inizia alle 11:00. La circolare precisa che l'origine del viaggio (che deve necessariamente essere una parte del territorio italiano diversa dalla Sardegna) può essere provata con qualunque documentazione "senza che assuma rilievo a tale scopo il momento del traghettamento".
La circolare ribadisce che nel caso di autoarticolati la deroga si applica sia al trattore, sia al semirimorchio, anche se il trattore si trovava già in Sardegna (quindi, il trattore non deve necessariamente provenire da altre parti del territorio nazionale). Il testo precisa che "Per complessi veicolari costituiti da un trattore e da un semirimorchio, la provenienza del trattore non ha rilevanza alcuna". Ciò rientra nello spirito del trasporto combinato non accompagnato, dove sul traghetto viaggia solamente il semirimorchio, che poi viene prelevato (o lasciato) in banchina da un trattore operante su ogni sponda.
Il secondo punto della circolare tratta della Sicilia. Anche in questo caso, l'orario d'inizio del divieto per i veicoli provenienti da altre parti del territorio nazionale è posticipato di quattro ore. Attenzione, però: questa proroga non vale per i complessi veicolari che provengono dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni. In altre parole, il semplice passaggio dello Stretto di Messina non è considerato trasporto intermodale e quindi non beneficia di questa deroga. Leggi tutta la notizia

 

Fonte: TE - TRASPORTO EUROPA

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