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25 Mar 2015

Omicidio stradale, 12 anni di carcere a chi provoca un incidente mortale da ubriaco

 

Da otto a dodici anni di carcere

 

Da otto a dodici anni di carcere per chi guida drogato o ubriaco e uccide una persona. Condanna da sei a nove anni per chi provoca un incidente mortale a causa dell’alta velocità. Sono alcuni dei cardini del disegno di legge che il governo ha deciso di riprendere in mano dopo l’ennesima vittima della strada che ha sconvolto l’opinione pubblica, Elio Bonavita, il 15enne di Monza travolto da un automobilista poi fuggito. Il testo, presentato martedì in commissione Giustizia del Senato dal relatore Giuseppe Cucca (Pd), introduce due nuovi reati, “omicidio stradale” e “lesioni stradali”. Il presidente della commissione, Francesco Nitto Palma, ha fissato al 21 aprile il termine per il deposito degli emendamenti.
Il testo prevede che “chiunque ponendosi alla guida di un autoveicolo o di un motoveicolo o di altro mezzo meccanico in stato di ebbrezza alcoolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope cagiona per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da 8 a 12 anni”. Nella norma che introduce il reato di omicidio stradale (589 bis) si prevede anche una condanna da 6 a 9 anni per chi, “procedendo ad una velocità pari al doppio di quella consentita”, determini un incidente mortale. E stessa pena rischia il pirata che, dopo aver ucciso qualcuno, si dia alla fuga. Nel caso in cui le vittime siano più d’una la condanna potrà essere aumentata sino al triplo, ma non potrà superare i 18 anni. Dopo aver modificato varie norme del codice penale, il testo unificato messo a punto da Giuseppe Cucca introduce anche il delitto di “lesioni personali stradali”. Il caso è del guidatore che, sotto effetto di alcol o di sostanze stupefacenti, cagioni alla vittima non la morte, ma una lesione personale dalla quale derivi una malattia. La condanna in questo caso andrà da uno a quattro anni. Se la colpa, invece, è dell’alta velocità, la reclusione sarà da sei mesi a due anni. Stessa sorte toccherà al conducente che si dia alla fuga, rendendosi irreperibile, dopo aver cagionato un sinistro “dal quale sia derivata una lesione personale che abbia causato una malattia ad una persona”. Nel caso in cui le vittime con lesioni siano più d’una “si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentate sino al triplo”, ma senza che si superi il tetto massimo dei 7 anni. Se le lesioni sono “gravi”, la pena aumenterà da un terzo alla metà, se sono “gravissime” dalla metà a due terzi. Il delitto sarà punibile a querela della persona offesa, se la malattia non durerà più di 20 giorni. In più non si potrà tener conto delle attenuanti a meno che non si tratti di quelle della minore età e della speciale tenuità del fatto.
Non si tratta, tuttavia, dell’unico provvedimento al vaglio di governo e Parlamento. Il reato di omicidio stradale è stato infatti introdotto anche nella Legge Delega di riforma del Codice delle Strada che è stata già approvata alla Camera e ora è all’esame della Commissione Lavori Pubblici del Senato. Si è parlato anche di un decreto da parte del governo come annunciato dal ministro dell’Interno, Angelino Alfano. Il testo unificato depositato martedì sembra riscuotere consensi da quasi tutte le forze politiche. Il gruppo del Pd ha subito chiesto un’accelerazione dell’iter per arrivare a una rapida approvazione. Leggi tutta la notizia

 

 

Fonte: STRADA FACENDO

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