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11 Mag 2017

Lussemburgo: varata legislazione sul distacco di lavoratori dai Paesi UE

LUSSEMBURGO_DISTACCO_AUTISTI_AUTOTRASPORTO

 

E' possibile leggere la nuova normativa sul sito www.itm.lu.

 

Il Lussemburgo sembra aver introdotto nella propria legislazione una nuova normativa sul distacco dei lavoratori che è possibile leggere sul sito www.itm.lu.

 

Posto che non abbiamo ancora chiarezza su come il Granducato intenda applicare tale nuova legislazione allo specifico comparto dell'autotrasporto, anche in considerazione della complessità della normativa stessa e della documentazione che potrebbe essere richiesta anche semplicemente per un singolo viaggio nel Granducato, riteniamo utile fornire alcune informazione per come ci sono state inviate dalla Segreteria Generale dell'UETR, riservandoci di ritornare sul tema quando avremo ulteriori e più pertinenti informazioni.

 

Ricordiamo altresì che, per gli associati al SISTEMA ASSOTIR è attivo uno specifico sevizio di assistenza per il disbrigo delle incombenze che le diverse legislazioni introdotte da ormai numerosi Paesi UE in materia di distacco, anche temporaneo, dei lavoratori, impongono all'impresa distaccante.

 

Quali sono, a quel che se ne sa,  gli obblighi che l'impresa distaccante dovrà rispettare?

 

L'impresa distaccante dovrà:
1. dichiarare all'ITM, che è l'autorità ministeriale lussemburghese, il distacco dei dipendenti e ulteriori informazioni, utilizzando la piattaforma elettronica https://guichet.itm.lu/edetach/ 

 

La comunicazione va effettuata in concomitanza o prima dell'inizio dei lavori dei dipendenti dell'impresa nel territorio del Lussemburgo, vale a dire all'avvio dell'effettiva esecuzione dei servizi.

 

Nella comunicazione occorre indicare:

 

  • i dati identificativi dell'impresa e del suo rappresentante legale;
  • l'identità della persona fisica o giuridica, scelta liberamente dall'impresa distaccante (che potrà essere anche uno degli stessi dfipendenti distaccati), che terrà con sé, durante il periodo di distacco, i documenti necessari per il controllo del rispetto delle condizioni di lavoro, del livello salariale e del corretto rapporto contrattuale, oltre che il luogo accessibile e chiaramente identificabile nel Granducato del Lussemburgo, ove saranno tenuti a disposizione dell'Ispettorato del lavoro e delle miniere i documenti in questione ;
  • la data di inizio e la durata prevista del distacco, secondo l'accordo di fornitura di servizi;
  • il o i luoghi di lavoro in Lussemburgo e la durata prevista dei lavori;
  • le generalità, la nazionalità e la professione dei dipendenti distaccati;
  • la qualifica con cui i dipendenti sonostati assunti e l'effettiva mansione o professione cui sono assegnati regolarmente, come pure l'attività che svolgeranno durante il loro distacco in Lussemburgo;

 

2. comunicare all'ITM, per il tramite della piattaforma elettronica https://guichet.itm.lu/edetach/, ovvero mantenere in Lussemburgo i seguenti documenti per tutta la durata del distacco, in un luogo chiaramente identificato e fisicamente accessibile in cui sia presente una persona fisica detentrice (PPD) , liberamente scelta dall'impresa distaccante:

 

  • copia del contratto di messa a disposizione;
  • il certificato di dichiarazione preventiva o il certificato sostitutivo rilasciato dal Ministero delle classi medie, previsto dalla legge 19 giugno 2009, che ha recepito nella Legislazione lussemburghese la direttiva 2005/36/CE relativa a:
  1. regime generale di riconoscimento delle credenziali formative e delle qualifiche professionali
  2. della prestazione temporanea di servizi;

 

  • una copia originale o autenticata del modulo A1 (ex E 101); o, se del caso, l'indicazione precisa delle Enti di sicurezza sociale ai quali i lavoratori sono iscritti durante la loro permanenza sul territorio lussemburghese;
  • il certificato IIVA rilasciato dall'Amministrazione del Registro e delle Dogane;
  • un attestato di conformità con la direttiva 91/533 / CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro, come attuato dalla legislazione dello Stato in cui ha sede l'impresa distaccante, rilasciato dalla competente autorità di vigilanza del Paese in cui l'impresa ha la sua sede centrale o esegue di solito i suoi servizi, sia una copia del contratto di lavoro odei documenti previsti dalla normativa di cui sopra, richiesti dall'impresa distaccante;
  • un certificato di conformità rilasciato dalla competente autorità di vigilanza del paese in cui l'impresa distaccante ha la sua sede o effettua abitualmente le sue prestazioni,del rapporto di lavoro dei dipendenti distaccati, al momento del distacco, rispetto alla legislazione con la quale sono state recepite le direttive 97/81/CE sul lavoro a tempo parziale e la direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato;
  • i documenti ufficiali che attestano le qualifiche professionali dei dipendenti.

 

Eventuali modifiche successive, tra cui il luogo o lo scopo del lavoro, devono essere inviati utilizzando la stessa piattaforma telematica al ITM, ferma restando la necessità di un nuovo contratto di servizi avente oggetto diverso da quello precedentemente indicato.

 

Si noti inoltre che i documenti devono essere tradotti nelle lingue ufficiali del Lussemburgo (francese o tedesco) nel caso in cui l'ITM li richieda.

 

 

Fonte: ASSOTIR

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