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01 Dic 2017

Licenza trasporti per conto terzi: come ottenerla

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Sono diversi i requisiti necessari, da quelli soggettivi a quelli di carattere tecnico.

 

Quando si parla di autotrasporto per conto terzisi intende, in senso tecnico, la prestazione di un servizio, eseguito professionalmente e non in maniera strumentale ad altre attività, che consiste nel trasferimento di cose di terze persone, siano esse materiali sfusi e non, su strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo.

 

In altre parole, è l’attività di chi, attraverso una propria organizzazione di mezzi, di strumentazione e di personale, esegue unicamente il trasporto di merci appartenenti ad altri soggetti.

 

Ma quali sono i presupposti ed i requisiti per poter svolgere questa attività?

 

Ai sensi della normativa vigente, per poter ottenere la licenza trasporti per conto terzi è necessario che l’imprenditore sia iscritto nell’albo nazionale degliautotrasportatori di cose per conto di terzi ed abbia ottenuto apposita autorizzazione.

 

L’autorizzazione consente di poter eseguire l’attività di trasporto per conto terzi nell’ambito dell’intero territorio nazionale ed è concessa per ciascun autoveicolo.

 

Tale autorizzazione inoltre vale per il traino dei rimorchi e semirimorchi che siano nella disponibilità della stessa impresa o di altre imprese iscritte nell’albo degli autotrasportatori e che abbiano ottenuto l’autorizzazione, ovvero che siano nella disponibilità di consorzi o cooperative cui partecipino imprese iscritte all’albo e che abbiano ottenuto apposita autorizzazione.

 

Le autorizzazioni vengono rilasciate dagli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione alle imprese che abbiano la sede nel territorio di competenza degli uffici stessi e che siano iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

 

Per quanto riguarda i requisiti per ottenere la licenza di trasporti per conto terzi e dunque per esercitare l’attività, è necessario distinguere  in base al peso trasportato:

- per autotrasporto conto terzi inferiore a 1,5 tonnellate di peso complessivo è sufficiente la domanda di iscrizione all’albo autotrasportatori dimostrando il solo requisito di onorabilità (l’interessato cioè non deve essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non deve aver riportato una qualsiasi condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni);

- per autotrasporto conto terzi superiore a 1,5 tonnellate di peso complessivo è necessaria domanda di iscrizione all’albo autotrasportatori dimostrando, oltre all’onorabilità, i requisiti di capacità finanziaria e di idoneità professionale.

 

Requisito di onorabilità

 

 

Dovrà essere posseduto:

- dall’amministratore unico, ovvero dai membri del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e per ogni altro tipo di ente;

- dai soci illimitatamente responsabili per le società di persone;

- dal titolare dell’impresa individuale o familiare.

 

Il requisito dell’onorabilità non sussiste, o cessa di esistere, nei casi in cui la persona:

- sia stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza oppure sia sottoposta a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione;

- sia sottoposta con sentenza definitiva ad alcune pene accessorie previste dal codice penale;

- abbia riportato con sentenza definitiva una o più condanne, per reato non colposo, a pena detentiva complessivamente superiore a due anni e sei mesi;

- abbia subito in via definitiva l’applicazione di sanzioni amministrative, ad esempio per l’esercizio abusivo della professione, per la sospensione di cinque volte nel corso dell’ultimo quinquennio della patente di guida, ecc.;

- abbia subito, in qualità di datore di lavoro, condanna penale definitiva per fatti che costituiscono violazione degli obblighi sussistenti in materia previdenziale ed assistenziale;

- sia stata dichiarata fallita.

 

Capacità finanziaria

 

Il requisito della capacità finanziaria è sussistente se vi è la disponibilità di risorse finanziarie in misura non inferiore a:

- cinquantamila euro, qualora l’impresa abbia la disponibilità, a qualunque titolo, fra quelli consentiti dalla normativa vigente, di un autoveicolo adibito all’attività di trasportatore su strada;

- cinquemila euro, per ogni autoveicolo supplementare.

 

Idoneità professionale  

 

La dimostrazione di idoneità professionale viene acquisita previo superamento di un apposito esame presso la provincia di residenza, che dimostri conoscenza, tra gli altri, dei seguenti aspetti:

- elementi di diritto civile
- elementi di diritto commerciale
- elementi di diritto tributario
- gestione commerciale e finanziaria dell’impresa
- norme tecniche e gestione tecnica
 

Il requisito della idoneità professionale è ritenuto sussistente in capo alla persona che provi di aver maturato un’esperienza pratica complessiva, continuativa ed attuale di almeno cinque anni svolgendo, nell’interesse di uno o più imprese, stabilite nell’Unione europea.

 

 

Fonte: LA LEGGE PER TUTTI

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