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06 Apr 2018

Detraibilità IVA per acquisti gasolio: l'Agenzia delle Entrate indica i mezzi di pagamento che ne danno il diritto

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La detraibilità dell’IVA è stata subordinata all’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.

 

La Legge di bilancio 2018, come abbiamo a suo tempo informato i nostri lettori, ha previsto che dal 1° luglio 2018 le fatture per il rifornimento di carburanti e lubrificanti per autotrazione dovranno essere elettroniche e il relativo pagamento dovrà avvenire esclusivamente con sistemi tracciabili.

 

Parallelamente, la detraibilità dell’IVA è stata subordinata all’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.

 

Ora, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, lo scorso 4 aprile, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia che individua i mezzi di pagamento ritenuti idonei ai fini della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto sulle spese per l’acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione.

 

Oltre alle carte di credito e di debito e le carte prepagate emesse da operatori finanziari che effettuano la comunicazione delle operazioni all’Anagrafe tributaria, saranno ritenuti validi, quali strumenti di pagamento che consentiranno la detrazione:

 

1. gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali di cui, rispettivamente, al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, con successive modificazioni e integrazioni;

 

2. quelli elettronici previsti all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con determinazione 22 gennaio 2014, n. 8/2014, punto 5, tra cui, a titolo meramente esemplificativo:

 

-  addebito diretto;

-  bonifico bancario o postale;

-  bollettino postale;

-  carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.

 

L’Agenzia delle Entrate specifica che la tracciabilità dei pagamenti è fatta salva anche qualora il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione, come avviene nei contratti c.d. di netting tra gestori degli impianti di distribuzioni e società petrolifera fornitrice, in cui il pagamento dei rifornimenti da parte dei clienti finali avviene con tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera.

 

Tale sistema è da considerarsi valido anche a seguito delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2018 in tema di cessioni di carburanti, ma solo qualora i rapporti tra gestore dell’impianto di distribuzione e società petrolifera, nonché tra quest’ultima e l’utente, siano regolati con gli strumenti di pagamento indicati nelle surricordate lettere a) e b).

 

 

Fonte: ASSOTIR

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