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18 Lug 2018

Distacco internazionale e cabotaggio: non è sanzionabile l'omessa indicazione della paga oraria

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Necessario attendere l'adeguamento del software di Minlavoro.

 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, lo scorso 17 luglio 2018, ha pubblicato la nota 6262, fornendo chiarimenti in merito all’applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 12, comma 1- bis, del D.Lgs. n. 136/2016.

 

Tale norma – introdotta dal D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni nella legge 96/2017 – prevede che chiunque circoli, in regime di distacco, somministrazione o cabotaggio stradale, senza la comunicazione preventiva di distacco o con tale comunicazione non conforme rispetto al contenuto previsto dalla legge è soggetto a sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 10.000.

 

L’Ispettorato chiarisce che, in presenza di tale illecito, trova applicazione solo la disciplina del codice della strada, con la conseguenza che la relativa sanzione è applicata dalla Polizia stradale al conducente e che obbligato in solido è il proprietario del veicolo .

 

Lo stesso vale nel caso in cui il conducente non abbia con sé gli altri documenti previsti dalla legge, ossia il contratto di lavoro o un altro documento contenente le informazioni previste per il Contratto di lavoro dagli artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/1997 e i relativi prospetti di paga.

 

Sul punto, lo scorso 10 giugno era intervenuta una Circolare della Direzione Centrale della Polizia Stradale che indicava alle proprie pattuglie di intensificare i controlli sul distacco trasnazionale e sottolineava come esso vada sanzionato quando la documentazione presente sul camion non risulti esaustiva.

 

La nota dell’INL, invece, specifica che resta ferma la competenza degli Ispettori del lavoro in relazione alla mancata effettuazione della comunicazione preventiva al Ministero del Lavoro, che trova la propria sanzione all’art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 136/2016.

 

Infine, l’Ispettorato, a ragione del fatto che la piattaforma informatica del Ministero del Lavoro per la generazione della comunicazione preventiva avrebbe dovuto essere aggiornata secondo le disposizioni introdotte dalla legg, prevedendo anche l’obbligatoria indicazione della paga oraria, cosa che non è ancora avvenuta (!!!) sottolinea che la mancata indicazione nella comunicazione delle informazioni aggiuntive sulla paga oraria lorda in euro e delle modalità delle spese di viaggio, vitto e alloggio, non integra l’illecito di cui all’art. 12, comma 1 (violazione degli obblighi di comunicazione).

 

L’Ispettorato ha ritenuto necessario quindi trasmettere la sua nota anche al Ministero dell’Interno, che invece aveva individuato nella mancanza dell’indicazione della paga oraria lorda nella documentazione da detenere sul camion, un motivo di sanzione.

 

Ora attendiamo che il Ministero dell’Interno a sua volta fornisca - come certamente farà con l’abituale solerzia - l’informazione corretta ed aggiornata ai propri operatori della Stradale

 

 

Fonte: ASSOTIR

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