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24 Giu 2021

Corte di Giustizia UE e INL contro l’uso fraudolento, con finalità di dumping, del distacco trasnazionale

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L’intervento dell’Ispettorato è originato da una sentenza della Corte di Giustizia, la n. 784/19.

 

La nota 936 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro pubblicata lo scorso 15 Giugno 2021, ha affrontato lo spinoso tema della tutela sociale dei lavoratori somministrati nell’ambito di un distacco transnazionale.

 

L’intervento dell’Ispettorato è originato da una sentenza della Corte di Giustizia, la n. 784/19, che ha visto contrapporsi l’Agenzia delle Entrate bulgara e la “Team power Europe”, società di somministrazione di lavoro temporaneo.  

 

L’Agenzia delle Entrate aveva rifiutato il rilascio del certificato A1 per i lavoratori assunti dalla società e successivamente distaccati in Germania, dal momento che la Team Power  – di fatto – non risulta esercitare la sua attività in Bulgaria, mentre  il suo intero fatturato deriva unicamente  da operazioni di distacco di lavoratori in altri Paesi della U.E.

 

Le operazioni della Società di somministrazione risultavano particolarmente convenienti per gli utilizzatori in quanto la Team Power utilizzava la normativa europea sul distacco transnazionale,  che prevede che al lavoratore distaccato si applichi il sistema previdenziale dello Stato membro in cui la società ha sede e non quello della società distaccataria.

 

A patto, rileva la Corte, che l’impresa distaccante (in questo caso, la società di somministrazione) eserciti abitualmente la sua attività nello Stato di stabilimento, ovvero in Bulgaria, e non si limiti al compimento di mere attività di accensione e gestione di rapporti di lavoro.

 

Nel caso analizzato, "pur riconoscendo che le attività di selezione, assunzione e messa a disposizione di lavoratori interinali presso imprese utilizzatrici non possano essere considerate “mere attività di gestione interna, ai sensi dell’art. 14, par. 2, del regolamento (CE) n. 987/2009"la Corte di Giustizia "ritiene tuttavia che dette attività non siano sufficienti ai fini del riconoscimento dell’esercizio abituale delle attività nello Stato di stabilimento".

 

A tal fine, occorrerebbe invece, secondo la Corte, che la Team Power svolgesse parimenti e "in maniera significativa" attività di messa a disposizione di tali lavoratori nello Stato membro in cui è stabilita.

 

Infatti, continua la Corte, la libertà di stabilimento, sebbene consenta alle imprese di beneficare delle differenze di costo previdenziale dei lavoratori, impedisce tuttavia alle stesse di approfittare di distorsioni patologiche del sistema e di dinamiche di vero e proprio dumping, inteso come una generalizzata riduzione del livello di tutela dei lavoratori.

 

L’INL, riprendendo le conclusioni della Corte di Giustizia, informa, con la nota in parola, che "anche in presenza di un’attività di selezione e reclutamento del personale effettuata nel Paese di stabilimento, l’assoluta prevalenza della messa a disposizione del personale presso Stati membri diversi comporta la contestazione della genuinità del distacco con gli esiti di cui al d. lgs 136/2016 e l’avvio della procedura, a cura dell’Inps, di contestazione dei certificati A1 eventualmente rilasciati dallo Stato membro di stabilimento".

 

Fonte: ASSOTIR

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