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13 Gen 2022

CQC e ADR, chiarimenti su Green Pass e assenze per Covid

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Nuove Circolari emanate dalla Motorizzazione.

 

Confartigianato Trasporti informa che con circolari prot. 591 e prot. 519 dell’11/01/2022 il MIMS, considerato il perdurare dello stato di emergenza sanitaria, ha fornito chiarimenti sullo svolgimento dei corsi CQC, ADR e altri di sua competenza specificando quali sono le attività consentite con il green pass “base” o con quello “rafforzato”.

 

In zona bianca e in zona gialla il green pass base (quello rilasciato a seguito di “effettuazione di test antigenico rapido o molecolare) è sufficiente per l’accesso ai corsi CQC, ADR, recupero punti su patenti o altre abilitazioni, mentre in zona arancione viene richiesto il green pass rafforzato (rilasciato a seguito di vaccinazione o guarigione).

 

La competenza e la responsabilità per la verifica dell’osservanza di tali prescrizioni – chiarisce la circolare – compete agli enti erogatori dei corsi.

 

Inoltre, nei corsi di formazione per il conseguimento o il rinnovo della CQC continua ad applicarsi la speciale disciplina delle “Assenze causa Covid-19”, in base alla quale le assenze da Covid-19 possono essere sempre recuperate, purché il corsista riprenda la frequenza delle lezioni entro 6 mesi dalla prima assenza (ciò a differenza della disciplina normale, in cui assenze superiori ad una certa soglia – ad esempio oltre 10 ore, per il corso di rinnovo di 35 – comporta l’invalidità dell’intero corso).

 

La Motorizzazione specifica anche che sino al termine dell’emergenza sanitaria (31 marzo 2022) restano applicabili anche le disposizioni sulla formazione a distanza. Ad esempio, nei corsi di rinnovo CQC si può fare ricorso alla FAD per massimo 10 ore sulle 35 di durata del corso.

 

Circolare MIMS Prot. 519 del 11/01/2022

Circolare MIMS prot. 591 del 11/01/2022

 

Fonte: CONFARTIGIANATO TRASPORTI

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